Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11094 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11896/2018 proposto da:

D.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Di Tommaso Alessandra, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 205/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2019 dal Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 205/2018 pubblicata il 3-2-2018,comunicata nella stessa data e non notificata, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello di D.K., cittadino della Guinea, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila in data 3/1/2017, notificata l’1-6-2017, con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione, sussidiaria ed umanitaria.

La Corte d’appello ha disatteso le doglianze concernenti la mancata integrale traduzione del provvedimento della Commissione Territoriale e la mancata attestazione di conformità all’originale della copia di detto provvedimento consegnata al richiedente, ritenendo che le citate omissioni non avessero impedito all’appellante di difendersi adeguatamente. Esaminando nel merito le domande, la Corte territoriale ha osservato che i fatti narrati dal richiedente non erano suffragati da riscontri ed erano inattendibili, oltre che in ogni caso irrilevanti ai fini dell’applicazione delle misure invocate, in quanto relativi a vicende squisitamente familiari. In particolare, D.K. aveva raccontato di aver subito, dopo la morte del padre, continue e gravi forme di violenza psicologica e fisica da parte dello zio, che si era impossessato dell’abitazione della famiglia del richiedente, provocando la fuga della madre e delle sorelle che voleva costringere all’infibulazione. Era quindi fuggito dalla Guinea per evitare ulteriori soprusi.

La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Neppure ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, avuto riguardo alla situazione generale e politico-economica della Guinea, descritta dettagliatamente nella sentenza d’appello con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, D.K. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto difese. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5 – Nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti per omessa traduzione degli stessi in lingua conosciuta allo straniero; Nullità del provvedimento impugnato per violazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14, come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 e s. m. L. e violazione dell’art. 137 c.p.c.; Nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione”.

Denuncia violazione del diritto di difesa, assumendo di non aver avuto piena conoscenza del contenuto dei provvedimenti impugnati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “Violazione di legge per mancata applicazione artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra e violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – omessa valutazione certificazioni mediche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria”.

Rileva il ricorrente di aver sufficientemente circostanziato la propria situazione di vulnerabilità, avendo il fondato timore di subire ulteriori soprusi dallo zio. Evidenzia che, come emerge dal sito (OMISSIS) del Ministero degli Affari Esteri, nella Guinea l’Autorità Statale non riesce a garantire il rispetto della legalità e i fondamentali diritti umani. Richiama alcune decisioni di merito e rimarca che la situazione politico-economica in Guinea è gravemente pregiudizievole, sì da costituire minaccia grave alla sua vita e alla sua persona. Deduce l’errata valutazione da parte della Corte territoriale della situazione della Guinea, considerati i livelli di criminalità e la diffusa ed indiscriminata violenza esistenti nel Paese, nonchè il suo radicamento nel territorio italiano e l’integrazione derivatane.

3. Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 7385/2017 e 27337/2018).

Nella fattispecie in esame la Corte d’appello si è pronunciata sulle doglianze relative alla mancata traduzione del provvedimento impugnato e alla mancata attestazione di conformità all’originale della copia notificata al richiedente di detto provvedimento ed ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto suesposti. I Giudici d’appello hanno infatti proceduto all’esame del merito, precisando che oggetto della controversia avanti al giudice ordinario è il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata.

La giurisprudenza di questa Corte richiamata nel ricorso circa la nullità derivante dalla mancanza dell'”obbligatoria attestazione di conformità all’originale” del provvedimento amministrativo (Cass. n. 3489/2012) non è pertinente in quanto riguarda il provvedimento prefettizio di espulsione, che ha natura ed effetti diversi. Infatti, se quest’ultimo ha effetti immediatamente esecutivi, attinenti alla stessa libertà di circolazione della persona colpita, l’altro, come correttamente afferma il provvedimento impugnato, attiene all’accertamento del diritto di protezione e dunque ad una procedura diretta non già a limitare i diritti del suo titolare ma a verificare se sussistono le condizioni per il loro riconoscimento, con modalità cooperative, non certo oppositive.

3.2. La censura, sotto entrambi i profili agitati, è in parte anche inammissibile.

Il ricorrente ha genericamente lamentato le violazioni formali di cui trattasi, senza indicare in modo specifico quale sia stato l’effettivo vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 11871/2017).

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Il ricorrente assume di essere meritevole dei benefici richiesti e denuncia travisamento dei fatti in ordine alla valutazione sia della vicenda personale dallo stesso narrata, sia della situazione generale della Guinea.

La censura sollecita la rivalutazione del quadro probatorio che può esser fatta valere solo attraverso il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che è applicabile ratione temporis al caso in esame. Dunque il sindacato di legittimità è limitato alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (cfr. Cass., S.U., 8053/2014 e tra le tante Cass. n. 23940 del 2017 e giurisprudenza ivi richiamata).

Al di fuori di dette ipotesi, “il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. 23940/2017).

Nel caso di specie il vizio motivazionale nei termini specificati non sussiste, atteso che la Corte d’appello ha in dettaglio motivato le ragioni del rigetto delle domande sia con riferimento alle specifiche vicende personali del richiedente, sia avuto riguardo alla situazione generale del paese di provenienza (Guinea), sotto ogni profilo di rilevanza.

Infine deve darsi atto che nella parte finale dell’intitolazione del secondo motivo si legge “omessa valutazione certificazioni mediche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria” e tuttavia nell’illustrazione della censura manca ogni riferimento alle condizioni di salute del ricorrente.

5. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

6. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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