Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11094 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18974/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SRL ALBATROS BAR IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore, legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PASANISI Giovanni,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA, depositata l’8/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la quale si è proposta l’archiviazione del controricorso dell’Albatros Bar s.r.l. in liquidazione perchè depositato oltre il termine e dopo che era stato deciso dichiarandolo inammissibile il ricorso nei confronti di detta società dell’Agenzia delle Entrate con ordinanza n. 7109 del 2009 depositata il 25.3.2009.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che non si deve provvedere su detto atto postumo e che esso vada archiviato.

PQM

La Corte dispone l’archiviazione dell’atto.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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