Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11094 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18974/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
SRL ALBATROS BAR IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore, legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PASANISI Giovanni,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2006 della Commissione Tributaria Regionale
di L’AQUILA, depositata l’8/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la quale si è proposta l’archiviazione del controricorso dell’Albatros Bar s.r.l. in liquidazione perchè depositato oltre il termine e dopo che era stato deciso dichiarandolo inammissibile il ricorso nei confronti di detta società dell’Agenzia delle Entrate con ordinanza n. 7109 del 2009 depositata il 25.3.2009.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che non si deve provvedere su detto atto postumo e che esso vada archiviato.
PQM
La Corte dispone l’archiviazione dell’atto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010