Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11094 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16205-2015 proposto da:

BLEU S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico,

MAIO GROUP S.R.I,. – C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico, HENKOT GMBH – C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliati in ROMA, V. ELEONORA D’ARBOREA 30,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI che li rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LAZZARO DI TRANI;

– ricorrenti –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1420/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI L’AQUILA – SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata il

22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che Blue spa nonchè i soci Maio Group s.r.l. e la Henkot GmbH hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR Abruzzo indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha ritenuto la legittimità della pretesa fiscale con riferimento all’indeducibilità dei rimborsi per compensi di amministratore e spese di rappresentanza, rigettando l’appello proposto dalla parte contribuente;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, concernente la violazione della disciplina in tema di notifica dell’avviso di accertamento, è manifestamente infondato;

Considerato che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c., sicchè, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione – cfr. Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 14501/2016;

Considerato che a tale principio si è attenuto il giudice di merito;

Considerato che ogni altro profilo di censura svolto dalla parte ricorrente è inammissibile, laddove prospetta la mancanza di relata sull’atto e non sull’avviso di ricevimento, non risultando tale questione dedotta in fase di appello;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo agli effetti prodotti sull’atto impugnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, è inammissibile, essendo stata tale questione proposta per la prima volta in sede di legittimità – cfr. Cass. n. 18448/2015; Cass. n. 20984/2015;Cass. n. 381/2016; Considerato che con il terzo motivo si deduce la violazione dell’ art. 95, comma 3 e art. 109 TUIR nonchè dell’art. 2697 c.c.;

Considerato che la censura è inammissibile, non attingendo la ratio della sentenza impugnata che ha escluso la fondatezza dell’impugnazione in appello proposta dalla parte contribuente sul rilievo della mancata dimostrazione dell’inerenza dei rimborsi all’amministratore;

Considerato che il motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, concernente l’erroneo riconoscimento delle deducibilità di spese di sponsorizzazione, è fondato;

Considerato che questa Corte ha già ritenuto che in tema di pubblicità e propaganda, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2, nel testo vigente “ratione temporis”, consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa;

Considerato che questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in tema di imposte dei redditi e sul valore aggiunto la deducibilità dei costi di pubblicità o sponsorizzazione esige la previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa” (Cass. n. 25100/2014; Cass. n. 24065/2001);

Considerato nel caso di specie la CTR si è limitata a riconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione in relazione al costo sostenuto ed al fatto che la pubblicità eseguita aveva consentito al contribuente di affermare la propria immagine sul mercato e presso gli operatori economici di settore;

Considerato che non vi è tuttavia stato alcun accertamento da parte del giudice di merito in ordine agli elementi correlati alle positive ricadute che la sponsorizzazione avrebbe potuto avere sull’attività svolta dalla parte contribuente e che, sotto tale profilo, la sentenza non si è pienamente uniformata ai principi espressi da questa Corte;

Considerato che il ricorso principale va rigettato mentre va accolto il ricorso incidentale, sicchè la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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