Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11093 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1346/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Comune di Cornedo all’Isarco e Pfarrei zum (OMISSIS), in persona dei

rispettivi legali rappresentanti p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2016 della Commissione Tributaria di

secondo grado di Bolzano, depositata in data 31/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

In data 16 dicembre 2013, il Comune di Cornedo all’Isarco e la Parrocchia di (OMISSIS) (Pfarrei zum (OMISSIS)) stipulavano un contratto di permuta con il quale, in esecuzione della convenzione urbanistica di data 16/1/2012, si impegnavano alle seguenti prestazioni: da parte della Parrocchia (OMISSIS), la cessione della piena proprietà della p.ed. (OMISSIS), c.c. Cornedo all’Isarco in favore del Comune; da parte del Comune di Cornedo all’Isarco in favore della Parrocchia di (OMISSIS), l’attribuzione di diritti edificatori a seguito di variazione del PUC, per 1430 mc sulla p.f. (OMISSIS), in P.T. (OMISSIS) c.c. Cornedo all’Isarco, di proprietà della Parrocchia (OMISSIS), con il fine della costruzione di alloggi convenzionati a norma della L. provinciale n. 13 del 1997, art. 79.

Nel contratto di permuta le parti determinavano il valore di entrambe le prestazioni in Euro 195.000, specificando che non vi era la necessità di conguagli.

In sede di registrazione, le parti tassavano il contratto di permuta con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, secondo il regime fiscale previsto per le convenzioni urbanistiche di cui alla L. n. 13 del 1997, art. 40 bis.

Senonchè, disconoscendo i presupposti per la tassazione in misura fissa, l’Ufficio recuperava le imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali sul valore della prestazione resa dal Comune in favore della Parrocchia intimata (attribuzione dei diritti edificatori al fine della costruzione di alloggi convenzionati da parte della Parrocchia), essendo il trasferimento di beni effettuato a favore di enti pubblici anche territoriali (quindi quello degli immobili dalla Parrocchia al Comune) soggetto all’applicazione dell’imposta in misura fissa.

Contro l’avviso di liquidazione le odierne parti intimate proponevano ricorso dinanzi alla CTP di Bolzano, che lo accoglieva. Su appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano confermava la sentenza di primo grado.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Cornedo all’Isarco e la Parrocchia indicata in epigrafe sono rimasti intimati.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3: violazione e/o falsa applicazione della L. n. 10 del 1977, art. 20, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2”, l’Ufficio deduce che nel caso di specie non può trovare applicazione la disposizione di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 20.

Secondo parte ricorrente nel contratto intervenuto inter partes non vi sarebbero previsioni riguardanti l’edilizia convenzionata nè sarebbe disciplinata la corresponsione, da parte della Parrocchia, del contributo per il rilascio della concessione (permesso di costruire).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1552 e 1367 c.c., del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 131 dei 1986, art. 20 e art. 43, comma 1”, parte ricorrente insiste nel qualificare il contratto intercorso tra la Parrocchia e il Comune come contratto a prestazioni corrispettive del tipo “do ut des”, sottoposto ad imposta proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1 lett. c).

3. I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.

3.1 II Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso da questa Suprema Corte con sentenza n. 31016/2018, Rv. 65162001, secondo la quale “in tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urbanistica di cui alla L. prov. n. 13 del 1997, art. 40 bis, non hanno natura negoziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti amministrativi in relazione all’interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione “permutativa” tra prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dalla L. n. 10 del 1977, art. 20, commi 2 e 3, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici”.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. La mancata costituzione in giudizio delle parti intimate esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA