Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11093 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6200/2018 proposto da:

R. SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante Dott. R.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato

LUISA MARRAZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO

MOLE’;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso

lo studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO FEDERICO VILLANI;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.P., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO TRIESTE 109,

presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIAN ANTONIO MAGGIO;

– ricorrente incidentale –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), CONDOMINIO

(OMISSIS), R. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5025/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MOLE’;

udito l’Avvocato ERNESTO ALIBERTI, CILIBERTI UGO M. in sostituzione

dell’Avv. GIUSEPPE CILIBERTI per delega orale, MONDELLI DONATO per

delega anche di MAGGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2011, C.P., proprietaria di un ufficio e di un appartamento ubicati rispettivamente al primo cd al quarto piano del condominio sito in (OMISSIS), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Condominio e la R. S.r.l. al fine di sentir accertare la responsabilità solidale dei convenuti per i danni patiti all’interno delle sue proprietà, con conseguente condanna al risarcimento di detti danni.

A fondamento della propria pretesa, espose che: con Delib. 16 novembre 2006, l’assemblea del Condominio aveva deciso di procedere alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento condominiale a gasolio in un impianto a gas metano, appaltando l’opera alla R. S.r.l.; le opere di sostituzione dell’impianto erano state effettuate nel corso del 2007; in data (OMISSIS), in occasione di prove tecniche di funzionamento del nuovo impianto, a causa della rottura di valvole di detenzione sostituite dalla R., si erano verificati allagamenti in alcuni appartamenti, tra cui quello di proprietà dell’attrice sito al (OMISSIS); in data (OMISSIS), il Condominio aveva comunicato che le disfunzioni erano da imputarsi al fatto che in attesa del posizionamento del contatore del gas il nuovo impianto installato dalla R. avrebbe funzionato con la vecchia caldaia a gasolio; in data (OMISSIS), si era verificato un ulteriore allagamento a causa della rottura di due caloriferi nell’appartamento del (OMISSIS); in data (OMISSIS), si era verificata una perdita d’acqua anche da un calorifero dell’ufficio al primo piano; l’attrice aveva immediatamente informato l’amministrazione del Condominio e la R. delle condizioni anomale dei caloriferi, in particolare per la evidente deformazione e per il calore eccessivo che emanava dalle piastre riscaldanti, chiedendo che si provvedesse alla sostituzione dei caloriferi e al ripristino del parquet danneggiato dall’acqua; la compagnia assicurativa della R. aveva rimborsato solo parzialmente i danni lamentati.

Si costituì il Condominio, chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti e chiamando in giudizio la propria compagnia assicuratrice Italiana Assicurazioni S.p.a.. Si costituì pure la R. S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande e chiamando in giudizio a sua volta la propria compagnia assicuratrice Alleanza Toro S.p.a. Si costituirono infine le compagnie assicuratrici, facendo proprie le conclusioni delle rispettive assicurate e, quanto ad Alleanza Toro, eccependo altresì la inoperatività della polizza.

Acquisito il fascicolo della procedura di accertamento tecnico preventivo promosso dalla C. e disposta l’integrazione della perizia mediante CTU, il Tribunale adito, con sentenza n. 2883/2016, respinse le domande attoree.

In particolare, il Giudice di primo grado ritenne che le conclusioni del periti – i quali avevano ricondotto le deformazioni dei caloriferi all’eccessiva pressione nelle piastre radianti, determinatasi in occasione di prove di funzionamento del nuovo impianto – non fossero condivisibili in quanto probabilistiche, mancando i dati tecnici relativi alle prove di esercizio del nuovo impianto. Il Tribunale inoltre ritenne fondata l’eccezione di R. secondo cui i danni lamentati dalla C., essendosi verificati in data precedente all’installazione del contatore del gas, avvenuta solo il 28 gennaio 2008, non potevano essere causalmente ricondotti al mal funzionamento del nuovo impianto, che non era ancora allacciato alla rete e quindi non era operativo.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 5025/2017, depositata il 30 novembre 2017.

Il Giudice del secondo grado, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto che le conclusioni concordi dei CTU circa l’ascrivibilità della deformazione dei caloriferi alla eccessiva pressione dell’acqua immessa nell’impianto in occasione di prove tecniche di funzionamento, fossero basate sull’analisi dei luoghi, sulla valutazione della cronologia degli eventi e sull’analisi dei documenti di causa, dovendo essere condivise in applicazione del principio del più probabile che non, vigente nel processo civile.

Secondo la Corte d’appello, l’effettivo svolgimento di prove tecniche di funzionamento dell’impianto installato dalla stessa società risultava provato dalla lettera di un altro condomino che lamentava i danni occorsi al suo box in occasione di una simile prova svoltasi il (OMISSIS), nonchè dalla lettera di risposta ai condomini da parte dell’amministratore del Condominio, nella quale non era contestato lo svolgimento di prove di funzionamento del nuovo impianto.

La Corte territoriale ha poi evidenziato che le cause alternative dei danni ai caloriferi prospettate dalla R. non erano condivise nemmeno dal consulente di parte della stessa società; ha inoltre osservato che il c.t.p. non aveva contestato i danni derivanti dalla cattiva tenuta delle valvole di detenzione, che avevano provocato allagamenti nell’appartamento al (OMISSIS), per i quali, peraltro, la Alleanza Toro aveva già erogato un indennizzo, accettato dall’attrice in acconto sulla liquidazione dei danni complessivi.

La Corte d’appello ha inoltre escluso la corresponsabilità del Condominio (OMISSIS), sia con riferimento alla scelta dell’appaltatrice, non essendo provato che tale scelta integrasse i presupposti della colpa, sia in virtù di un rapporto di custodia, non essendo stato provato che il contratto di appalto comportasse un onere di controllo e supervisione e, comunque, non risultando ascrivibile al Condominio nessuna negligenza. Quest’ultimo aveva anzi dimostrato di essere tempestivamente intervenuto in occasione di ogni danno per porvi rimedio, ponendo in essere le condotte esigibili per evitare ulteriori danni, attraverso verifiche anche congiunte con i tecnici della R..

Infine, la Corte di Milano ha parzialmente accolto l’eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla Alleanza Toro, osservando che la prima denuncia all’assicurazione risaliva al 17.12.2009, e quindi ad oltre due anni dopo l’ultimo allagamento al (OMISSIS) (8.12.2007) e dopo la deformazione delle piastre riscaldanti (del 17.10.2007), eventi noti anche alla R..

Quanto alla liquidazione del danno, i giudici dell’appello hanno ritenuto congrua la quantificazione operata dal c.t.u. del giudizio di merito, evidenziando in particolare, quanto ai danni relativi al parquet, che gli stessi risultavano provati anche alla luce della deposizione testimoniale del titolare della ditta L’Angolo del parquet, che aveva effettuato il lavoro di sostituzione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di cinque motivi, la R. S.r.l.. Ha depositato memoria.

3.1. Resistono con separati controricorsi l’arch. C.P., la quale formula ricorso incidentale basato su di un unico motivo, nonchè il Condominio Via (OMISSIS) e Generali Italia S.p.a., in qualità di incorporante Alleanza Toro S.p.a., la quale resiste anche al ricorso incidentale formulato dall’arch. C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

La decisione della Corte d’appello, che aveva ritenuto di ricondurre la deformazione e la rottura dei caloriferi dell’arch. C. ad un problema di pressione eccessiva dell’acqua, determinatosi in occasione di una prova di tenuta dell’impianto, contrasterebbe con la cronologia di esecuzione delle opere di riqualificazione dell’impianto condominiale affidate alla R..

Sarebbe infatti provato che la posa del contatore e l’allacciamento della nuova caldaia alla rete del gas metano, presupposto indispensabile per l’ultimazione e l’entrata in funzione dell’impianto sarebbero stati eseguiti soltanto in data (OMISSIS).

Dunque, nel periodo in cui si erano verificati i danni, l’impianto avrebbe funzionato con la vecchia caldaia a gasolio, rimasta collegato al circuito riscaldante condominiale fino al (OMISSIS). In tale periodo, non avrebbe avuto alcun senso collegare la nuova caldaia, non ultimata, ai circuiti condominiali di riscaldamento.

Peraltro, fintanto che la vecchia caldaia era in funzione, il circuito del riscaldamento condominiale avrebbe potuto soltanto operare in assenza di pressione e sarebbe stato scollegato dalle valvole di sicurezza e dalle pompe predisposte per la nuova caldaia gas metano. Sarebbe quindi impossibile ritenere che nell'(OMISSIS) siano state effettuate prove di tenuta in pressione del nuovo impianto.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.. La Corte d’appello avrebbe accolto sia la pretesa risarcitoria relativa al danno al parquet del proprio appartamento, sia quella relativa ai danni occorsi ai caloriferi dell’appartamento e dell’ufficio, benchè le stesse si poggiassero su fatti meramente affermati, non provati e comunque confutati e contestati dalla R..

In particolare, la C. non avrebbe fornito alcuna dimostrazione dell’asserito danno al parquet della propria abitazione. L’unico documento al riguardo consisterebbe in una fattura, successiva di ben due anni rispetto ai fatti di causa, del soggetto incaricato della sistemazione dell’intero parquet dell’appartamento.

Un simile danno sarebbe stato sempre contestato dalla ricorrente. La R., infatti, aveva ammesso soltanto il difetto di una valvola installata, poi sostituita, negando invece che la modesta perdita d’acqua derivante da tale difetto avesse determinato un danno alla pavimentazione lignea sottostante.

Anche i c.t.u. avrebbero constatato l’assenza di prova circa il lamentato danno al parquet, pur concludendo, in modo del tutto apodittico, per la congruità dell’importo preteso dalla C. sulla scorta della sola fattura. Non vi sarebbe nemmeno alcuna prova dello stato in cui gli stessi caloriferi vertevano prima dei fatti di causa.

La Corte d’appello avrebbe avallato l’indimostrato assunto della C. circa l’ascrivibilità della deformazione dei caloriferi allo svolgimento di prove tecniche di funzionamento trascurando la valenza del documento che attestava che il nuovo contatore a gas era stato posto in opera solo alla fine di gennaio 2008 e che quindi il nuovo impianto non poteva essere sottoposto a prove di funzionamento nell’autunno del 2007.

La diversa tesi secondo cui il nuovo impianto sarebbe entrato in funzione e sarebbe stato sottoposto a prove già nell'(OMISSIS) sarebbe basata su mere congetture di un condomino e dell’amministratore.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

La Corte d’appello avrebbe illegittimamente considerato come indiziari della responsabilità della R. i fatti riferiti dal condomino (OMISSIS) e dall’amministratore di condominio.

Tuttavia, tali fatti sarebbero del tutto sprovvisti di prova e comunque contestati dalla ricorrente, non potendo quindi essere considerati alla stregua di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare un ragionamento presuntivo.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 2043 c.c..

La Corte d’appello si sarebbe illegittimamente attenuta alle conclusioni delle c.t.u., intrinsecamente contraddittorie e appiattite sulle indimostrate prospettazione attoree.

4.5. Con il quinto motivo, formulato in subordine rispetto ai precedenti motivi, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2966 c.c.; la violazione dell’art. 1917 c.c., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’appello avrebbe illegittimamente escluso l’operatività della polizza assicurativa stipulata con Alleanza Toro in relazione alla domanda svolta dalla C. per ottenere il risarcimento dei danni nell’appartamento situato al (OMISSIS).

Con riferimento ai danni derivanti dalla perdita d’acqua verificatasi nell'(OMISSIS) a causa del difetto di tenuta della valvola di detenzione (tra cui, secondo la Corte territoriale, rientrerebbero anche i danni al parquet), Alleanza Toro aveva aperto apposita pratica risarcitoria, dando poi corso al pagamento alla danneggiata dell’importo di Euro 1.260, così attestando implicitamente la tempestività e l’efficacia della denuncia per l’attivazione della copertura assicurativa.

Con riferimento ai danni dei caloriferi, la Corte d’appello non avrebbe considerato che, secondo quanto affermato dalla stessa compagnia assicuratrice, i danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione dovevano essere denunciati non oltre due anni dall’ultimazione dei lavori.

Nel caso di specie, i lavori sarebbero stati ultimati solamente nel mese di marzo 2008. In ogni caso, l’ultimazione degli stessi lavori non sarebbe potuta logicamente avvenire prima dell’allacciamento della nuova caldaia alla rete del gas, risalente alla fine di gennaio 2008.

Pertanto, la denuncia in data 17 dicembre 2009 sarebbe stata tempestiva, non essendo ancora decorso il biennio dal momento dell’ultimazione dei lavori.

5.1. Il primo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto afferma la società ricorrente, la circostanza che il contatore del gas fosse stato installato solo successivamente agli eventi dedotti in causa non ha rilevanza al fine di escludere la responsabilità della R..

La Corte d’appello ha infatti evidenziato che risulta provato che siano state effettuate prove di funzionamento sui nuovi impianti installati dalla R. – ancorchè gli stessi fossero ancora allacciati alla vecchia caldaia a gasolio – e risulta altresì provato, in base al principio del più probabile che non, che tali prove siano causa dei danni ai caloriferi lamentati dalla C..

5.2. I motivi dal secondo al quarto possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Con tali motivi la ricorrente contesta, per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, la valutazione dei mezzi di prova effettuata dai giudici dell’appello.

La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia consolidata nell’affermare che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito non è censurabile in cassazione;

– nè ai sensi dell’art. 2697 c.c., la cui violazione è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (cfr. Cass. Sez. Un. 16598 del 2016);

– nè ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., la cui violazione (sindacabile peraltro sub art. 360 c.p.c., n. 5) si configura solo allorchè si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960). In definitiva, il ricorso non è in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16

Nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dedurre la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nei termini indicati, si è limitata a lamentare che la Corte d’appello avesse dato rilevanza alle conclusioni dei consulenti tecnici, nonchè agli elementi di prova dedotti dall’arch. C..

5.3. Il quinto motivo è fondato.

Con riferimento ai danni conseguenti alla rottura delle valvole di detenzione, tra cui, secondo la Corte d’appello, rientrano i danni al parquet, la compagnia assicuratrice aveva aperto apposita pratica risarcitoria, corrispondendo alla C. un importo di Euro 1.260,00, così implicitamente riconoscendo la tempestività della denuncia.

Pertanto, limitatamente ai suddetti danni, l’affermazione dell’inoperatività della polizza assicurativa è apodittica.

Inoltre nulla viene detto nella sentenza impugnata sulla deduzione sollevata dai ricorrenti secondo cui sarebbero coperti anche i danni ai calorifici perchè i due anni richiesti per l’operatività della polizza decorrerebbero dalla data di ultimazione dei lavori e non dal momento in cui il sinistro si è verificato. Infatti i giudici del merito si limitano ad affermare che “la prima denuncia alla assicurazione risale al 17 dicembre 2009, cioè oltre due anni (termine previsto dalla polizza per la denuncia del danno) dopo l’ultimo allagamento al (OMISSIS) dell’8 dicembre 2007”.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’arch. C. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, nel caso di danno da cosa affidata all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori, la responsabilità ex art. 2051, del committente permane tutte le volte che in capo allo stesso permane, anche solo in parte, il potere di fatto sulla cosa. Nel caso di specie, sussisterebbero i presupposti della responsabilità da custodia: vi sarebbe infatti una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, in quanto i danni arrecati all’arch. C. sarebbero stati determinati proprio da un errato e non corretto funzionamento dell’impianto comune di riscaldamento, incontestabilmente di proprietà del condominio; vi sarebbe pure l’effettiva disponibilità giuridica e di fatto del condominio sull’impianto. Il condominio, pur sapendo che il nuovo impianto non si sarebbe ancora potuto attaccare alla nuova caldaia a metano avrebbe chiesto all’appaltatrice di metterlo comunque in funzione allacciandolo alla vecchia caldaia, assumendosi tutti i rischi di eventuali problematiche.

6.1. Il motivo è inammissibile, poichè il ricorrente non censura in maniera specifica la ratio decidendi del capo della sentenza impugnata che ha escluso la corresponsabilità del Condominio, tra l’altro, ritenendo che quest’ultimo avesse dimostrato di essere intervenuto tempestivamente ponendo in essere ogni condotta esigibile per evitare ulteriori danni, i quali, quindi, dovevano considerarsi derivanti da fatto del terzo non prevedibile nè evitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

7. In conclusione, la Corte dichiara inammissibili i primi 4 motivi del ricorso principale, accoglie il 5 motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, rigetta il ricorso incidentale.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i primi 4 motivi del ricorso principale, accoglie il 5 motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA