Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11092 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29322/2016 R.G. proposto da:

F.A. s.a.s. di P.P. e C., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. Paolo

Spataro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma

al Largo Antonelli n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2786/16 della CTR della Lombardia Milano,

depositata in data 12/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la società ricorrente con atto datato 6/10/2017 ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie pendenti del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito nella L. n. 96 del 2017, presentando apposita istanza e provvedendo al pagamento in un’unica rata dell’importo complessivo di Euro 994,49.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la società contribuente ha documentato di aver versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio;

rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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