Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11092 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 11/01/2017, dep.05/05/2017),  n. 11092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23552-2015 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI 11

P III, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARDILLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIA ARDITO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2414/33/2015, emessa il 03/03/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON

ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 3 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 19/28/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di V.C. contro il silenzio rifiuto opposto alla sua istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2000 e dal 2003 al 2005. La CTR in particolare osservava sussisteva il presupposto dell’imposta de qua poichè nelle annualità fiscali in questione il contribuente si era avvalso di una “autonoma organizzazione” nell’esercizio della professione di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, ciò specificamente desumendosi dai costi sostenuti e dei beni strumentali utilizzati.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, laddove la CTR ha ritenuto la sussistenza dei presupposti impositivi nelle annualità considerate.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 2000 quale esecutivo dell’accordo nazionale di categoria, con specifico riguardo alla dotazione dei beni strumentali per l’esercizio della professione di medico convenzionato con il SSN.

Esaminate congiuntamente per stretta connessione, le censure sono fondate.

Va premesso e ribadito che:

“In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)” (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529);

“In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale” (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 1542 del 27/01/2015, Rv. 634367); -“In terna di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Sez. 5, Sentenza n. 13405 del 30/06/2016, Rv. 640145).

La sentenza impugnata non applica con esattezza tali principi di diritto, sviluppando considerazioni non adeguate sulla sussistenza dei presupposti impositivi, con particolare riguardo al possesso di beni strumentali ed ai costi sostenuti nelle annualità fiscali in oggetto.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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