Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11091 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3393-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PELLOTTIERI;

– controricorrente –

e contro

A. CORPORATES SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5732/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto del 28.05.2013, la società A. Corporates spa costituiva la società Idroelettrica Cortenese srl mediante conferimento d’azienda denominato “(OMISSIS)” per la gestione dell’impianto di produzione di energia e acqua fluente lungo il corso del torrente “(OMISSIS)”, con conferimento dell’edificio e relativi apprezzamenti di terreno di cui alla perizia di stima allegata all’atto registrato. Il valore del ramo d’azienda veniva quantificato in Euro 5.450.000,00 e l’atto registrato era sottoposto a tassazione in misura fissa. Con atto del (OMISSIS), la società conferente A. Corporates cedeva alle società Iniziative Bresciane – INBRE l’intera quota di partecipazione nella società Idroelettrica Cortenese per un prezzo di 5.450.000,00 con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione di imposta di registro, riqualificando le operazioni di conferimento di ramo d’azienda e cessione delle partecipazioni acquisite come cessione di ramo d’azienda da parte della società A. Corporates alla IMBRE, con applicazione dell’imposta proporzionale.

Avverso l’avviso di liquidazione proponevano ricorso entrambe le società contribuenti.

La CTP di Brescia, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia lo respingeva escludendo l’intento elusivo del risparmio di imposta, in quanto gli atti sottoposti a registrazione risultavano finalizzati alle necessità finanziarie della società A..

Avverso la sentenza n. 5732/2016, depositata il 2.11.2016, della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Con istanza del 16.11.2020, parte contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione;

Con nota del (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il perfezionamento della procedura di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dando atto che la contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata e chiedendo, di conseguenza, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite;

considerato che alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;

che, benchè, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

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