Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11091 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16371/2017 proposto da:

FINOPER SA, in persona del suo Amministratore, elettivamente

domiciliata in ROMA,VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO;

– ricorrente –

contro

INTRAMAR SPA, in persona del legale rappresentante Dott.

D.C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO POZZI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

D.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2708/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la società Finoper s.a., con sede a (OMISSIS), impugnò la sentenza n. 768/2012 del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni basata sulla dedotta responsabilità della Intramar s.p.a. per avere avviato un’azione esecutiva sulla base di titolo inesistente;

la Corte di Appello ha ritenuto che “anche una valutazione di merito della domanda non può comportare una riforma della sentenza impugnata”, in quanto, “anche a voler ritenere un’azione temeraria da parte della società Intramar, non si comprende quale sia il danno effettivamente patito”, poichè i titoli azionari (OMISSIS) pignorati dalla Intramar erano già stati posti, dalla Finoper, a disposizione dei creditori che avevano proposto istanza di fallimento ed erano stati successivamente utilizzati dal curatore fallimentare per coprire i debiti;

ha proposto ricorso per cassazione la Finoper s.a., con sede in (OMISSIS), “in persona del suo amministratore Cunard Holding Ltd”, affidandosi a tre motivi assistiti da memoria;

ha resistito, con controricorso, la Intramar s.p.a., che ha preliminarmente eccepito sia la “carenza di legittimazione sia la nullità inesistenza della procura speciale”, chiedendo la “prova dei poteri rappresentativi”;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

risulta superata, a seguito della pronuncia n. 8312/2019 emessa dalle SS.UU. di questa Corte, la questione che aveva determinato il rinvio a nuovo ruolo del ricorso (disposto con ordinanza interlocutoria dell’8.2.2019).

Diritto

CONSIDERATO

che:

la procura speciale alle liti presente in calce al ricorso risulta rilasciata, a (OMISSIS), dalla Cunard Holding Ltd, in qualità di amministratore unico della Finoper s.p.a., con firma che, per quanto emerge dalla “legalization” notarile, è riferibile a tale M.L.A.;

non risulta prodotto dalla ricorrente alcun atto che consenta di verificare sia l’effettiva sussistenza di poteri rappresentativi della Cunard in capo alla M., sia la posizione di amministratore unico della Finoper dichiaratamente ricoperta dall’anzidetta Cunard; elementi rispetto ai quali sussiste contestazione da parte della controricorrente e che non sono ricavabili da pubblici registri italiani, stante l’allocazione all’estero di entrambe le società;

invero, in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e vi sia contestazione ad opera della controparte, la parte rappresentata è onerata di dimostrare, tramite pertinente produzione documentale (anche ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), la spettanza del potere rappresentativo (cfr. Cass. n. 20563/2014, nonchè Cass. n. 13381/2007); ciò che non ha fatto la Finoper, che ha anche omesso di svolgere repliche sull’eccezione avversaria;

ne consegue che, in difetto della prova della riferibilità della procura alle liti alla società ricorrente, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei difensori della Finoper, in base al principio secondo cui “l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità” (Cass. n. 25435/2019, conforme a Cass. n. 14281/2006 e a Cass. n. 5955/1996);

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna gli avvocati Antonio Rapazzo e Giuseppe Rapazzo, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli anzidetti avvocati Rapazzo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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