Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11090 del 27/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11090
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29318-2016 proposto da:
FA SAS DI P.P. E C., elettivamente domiciliata in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
SPATARO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2788/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. La società F.A. s.as. di P.P. e C.. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 2788/2016 della CTR della Lombardia, la quale, previa riunione dei gravami proposti dall’ente e dai soci, nel riformare la decisione della CTP di Milano, riconosceva l’illegittimità dell’avviso di accertamento sotto il profilo motivazionale, per l’omessa allegazione degli atti sconosciuti ai ricorrenti. La società nel proporre ricorso per cassazione avverso la senza di appello ripropone le medesime difese svolte in promo grado, eccependo l’omessa notifica dell’avviso di accertamento e degli in atti in esso richiamati e la violazione delle disposizioni in materia di distribuzione dell’onere della prova.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Preliminarmente va rilevato che con apposita istanza il contribuente ha chiesto la sospensione del processo in seguito alla presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Dalla documentazione prodotta, risulta l’avvenuto pagamento dell’unica rata come dal prospetto della domanda di definizione.
Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018. Questa Corte ha precisato che, in tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi della stessa Disp. normativa, comma 10, l’estinzione del processo (Cass. n. 181107 del 2019).
Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti.
Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96; dichiara estinto il giudizio ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021