Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11090 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 28/01/2019, dep. 19/04/2019), n.11090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11873/2018 proposto da:

S.P. elettivamente domiciliato in Roma Via Cicerone 44

presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Corbyons che lo rappresenta e

difende disgiuntamente con gli Avv.ti Mario Viviani e Claudio Tani

del foro di Milano giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; Il MINISTERO DELL’INTERNO;

IL MINISTERO DEGLI AFFARI REGIONALI; IL MINISTERO PER LE RIFORME

COSTITUZIONALI, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi

12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4240/2017 della CORTE DI APPELLO DI Milano in

data 9/10/2017;

udita la relazione del Consigliere Dott. Marina Meloni svolta nella

Camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 28/1/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.P. avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stata respinta la domanda attorea d’accertamento della lesione del diritto di elettorato attivo per effetto dell’entrata in vigore della Legge Statale n. 56 del 2014, che aveva eliminato l’elezione diretta degli organi provinciali in contrasto con la Carta Costituzionale e la Carta Europea dell’Autonomia Locale del 1985 ratificata dall’Italia nel 1990.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da S.P., in mancanza di critiche specifiche alla motivazione della sentenza del primo giudice e di nuovi profili di valutazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione S.P. affidato ad un motivo. L’Avvocatura dello Stato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente S.P. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 132 c.p.c., per assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Infatti la Corte di Appello di Milano aveva ritenuto che la sentenza di primo grado non fosse stata impugnata con motivi specifici e dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso tale sentenza mentre, al contrario, la sentenza era stata puntualmente e specificamente censurata.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse del S., evidenziata dal contenuto della depositata memoria illustrativa. Il richiamo alla supposta sorte delle avversate norme elettive, in tesi conseguente all’esito del referendum costituzionale del 4.10.2016, seppure non integra il presupposto fattuale idoneo a determinare l’invocata cessazione della materia del contendere (cfr. da ultimo Cass., ord., n. 26299 del 2018), tuttavia costituisce impostazione esegetica espressamente implicante il superamento della denunciata violazione del diritto di elettorato attivo, non più pertanto utilmente discutibile.

Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del S. alle spese del giudizio di legittimità data anche la sua soccombenza virtuale.

Infatti il Giudice di secondo grado nella sentenza impugnata si riporta logicamente ed esaustivamente alle argomentazioni già svolte nella sentenza del Tribunale di Milano ed in particolare al richiamo del primo giudice relativamente alla pronuncia n. 50 del 2015 della Corte Costituzionale la quale ha ritenuto legittima e costituzionalmente conforme l’elezione indiretta degli organi provinciali introdotta con L. 7 aprile 2014, n. 56.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.200,00 oltre spad.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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