Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1109 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5146-2019 proposto da:

C.P., D.C.C., C.M., domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato GAETANO AVARELLO.

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STROPPANI N.

1, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCUDERI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ELENA LEONE, GIOVANNI SCIANGULA.

– controricorrente –

contro

M.F., M.C., M.G., MI.GI..

– intimati –

avverso la sentenza n. 2051/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/10/2018.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.C.C., C.P. e C.M. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 2051/2018, pubblicata il 2 ottobre 2018. A tal fine articolano tre motivi, correlati di memoria.

Resiste con controricorso S.M., illustrati con memoria.

Le ricorrenti adivano ii Tribunale di Caltagirone per ottenere la condanna di S.M. al risarcimento del danno derivante dalla morte di C.A., rispettivamente, marito e padre, avvenuta per causa del ribaltamento del trattore di proprietà di S.M., affidatogli per la raccolta delle olive, ritenuto sprovvisto di un sistema di protezione antiribaltamento efficiente.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, negava ogni addebito di responsabilità, imputando alla vittima la decisione di non attivare il sistema di sicurezza.

Il Giudice, con sentenza pubblicata ii 20 giugno 2014, accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al risarcimento dei danni per lesione del rapporto parentale, oltre al pagamento delle spese di lite.

Proponeva appello S.M., producendo una relazione tecnica con allegata fotografia, scattata dai carabinieri intervenuti nella immediatezza dell’incidente, da cui emergeva il funzionamento del sistema di protezione del trattore contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, sulla scorta della relazione del consulente della Procura nel giudizio penale che aveva accertato il mancato funzionamento dei sistema antiribaltamento e che si era concluso con l’archiviazione per mancanza dell’elemento soggettivo dei reato, essendo emerso che S.M. ignorava l’inefficienza del sistema di protezione dei trattore.

La Corte d’Appello di Catania, nonostante la deduzione difensiva delle appellate, che contestavano l’ammissibilità di detta relazione tecnica, ritenendo che la foto dimostrasse incontestabilmente che ai momento dell’incidente il sistema antiribaltamento risultava funzionante, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame e riformava la decisione di prime cure, negando alle odierne ricorrenti il risarcimento dei danno.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente ai decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’errore di percezione in cui il giudice di appello sarebbe incorso, consistente nell’aver ritenuto che la foto, su cui aveva basato la decisione, fosse contenuta nella relazione del geometra Mu., consulente di parte nel giudizio di primo grado, mentre, invece, era contenuta nella nuova relazione dell’ing. Ca. depositata in appello. La foto risultava presente tra gli atti penali di indagine, ma il consulente di parte nei giudizio di primo grado non ne aveva fatto menzione, con conseguente decadenza dal mezzo istruttorio, come eccepito nella costituzione e risposta in appello, nelle note conclusive e nel verbale di udienza del 22 maggio 2018.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione di regole di diritto e precisamente dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi il Giudice d’Appello pronunciato sull’eccezione di inammissibilità della nuova prova dedotta per la prima volta in appello.

3. Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c., per avere il Giudice a quo violato il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti in appello, senza, peraltro, neppure giustificare l’ammissione di detta prova, previa giustificazione della sua tardività.

4. Il ricorso può essere deciso con lo scrutinio del motivo numero tre che assume carattere decisivo ed assorbente.

La Corte d’Appello ha ritenuto la fotografia scattata dai carabinieri nell’immediatezza del fatto, da cui risultava la effettiva posizione del perno di blocco al momento del sinistro, indispensabile per decidere la controversia ed avendola ammessa ha implicitamente rigettato l’eccezione difensiva sollevata dalle appellate relativa alla sua tardiva produzione: il perno, secondo la sentenza impugnata, si trovava nella sua posizione di fissaggio sui fori anteriori del rollbar orizzontale, mentre quando il trattore era stato esaminato dal perito della procura, dopo sei mesi dell’incidente, allorchè il mezzo sì trovava ricoverato presso l’ACI di (OMISSIS), esso si trovava in corrispondenza dei fori posteriori; plausibilmente, perchè era stato spostato durante la fase di traino dei trattore, attesa anche la presenza di un evidente schiacciamento dell’asta del rollbar sul lato sinistro in corrispondenza dei punto di battuta dello stesso con la spina di sicurezza posizionata sul foro posteriore della cerniera.

Ciò ha consentito al giudice a quo di ritenere incontestabile il fallo che il rollbar fosse perfettamente funzionante al momento del sinistro e che il suo mancato uso fosse da imputarsi esclusivamente alla vittima.

Nel caso di specie, però, avrebbe dovuto trovare applicazione il nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, siccome modificato col D.L. n. 83 del 2012, a mente del quale: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nei giudizio di primo grado per causa non imputabile”. Detta formulazione è quella che trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria ed in virtù del principio tempus regit actum, per tutte le impugnazioni relative a sentenze di primo grado pubblicate dai trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del cit. D.L. n. 83, e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. 14 /03/2017 n. 6590).

Quindi, nella specie, poichè la sentenza dei Tribunale di Caltagirone risulta pubblicata il 20 giugno 2014, il Giudice d’Appello per ammettere id fotografia non avrebbe dovuto limitarsi, come sembra aver fatto, a ritenerla indispensabile ai fini della decisione della causa, essendo questa ipotesi venuta meno con l’ultima modifica apportata all’art. 345 c.p.c., ma avrebbe dovuto accertare il verificarsi di una “causa non imputabile” alla parte, ossia il caso fortuito o la forza maggiore, che le aveva reso impossibile produrre in precedenza la prova fotografica.

A tal riguardo, va ribadito che la regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello appare pienamente coerente con l’accentuazione della natura del giudizio d’appello come mera revisio prioris instantiae, anzichè come novum iudicium, che sta alla base della coeva riforma dell’art. 342 c.p.c.; che l’interpretazione testuale riferita non può essere superata neppure dalla considerazione, d’ordine sistematico, che l’irrigidimento del divieto di prove nuove in appello determinerebbe un’intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale, come preteso dai controricorrente (p. 22 del controricorso). Infatti, la naturale propensione dei processo all’accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle numerose preclusioni che operano nei rito civile. Sicchè, la soppressione dell’ipotesi detta “prova indispensabile”, quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell’accentuazione dell’onere, già certamente immanente nel sistema delle preclusioni e decadenze, di tempestiva attivazione dei convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che imporle di dedurre immediatamente tutte le possibili difese. Per tale ragione questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto, da cui non vi è ragione di discostarsi: “Nei giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 – quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nei caso in cui la sentenza conclusiva dei giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi – pone ii divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di “indispensabilità” che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (di recente, in tal senso, cfr. Cass. 6/02/2020, n. 2764, in motivazione).

4.1. Tale conclusione non è inficiata dai fatto che la fotografia fosse presente nel materiale istruttorio che aveva costituito oggetto del giudizio penale, perchè se è innegabile che il giudice civile possa attingere anche alle prove formatesi ne processo penale, lo è altrettanto che egli può pronunciarsi solo sulle prove tempestivamente prodotte dalle parti, perchè va, comunque, garantito il rispetto dei principio dei contraddittorio.

4.2. Va, inoltre, precisato che se è indubbio che la fotografia oggetto di controversia aveva assunto funzione di riscontro e di verifica di quanto affermato dall’appellante ed ipotizzato dal CTP nel giudizio di prime cure, lo è altrettanto che il consulente in appello si era sostituito alla parte andando a cercare la fotografia che non era stata da quest’ultima allegata: è pacifico, infatti, che l’appellante si era addirittura opposto all’impiego degli atti delle indagini preliminari, in particolare, all’utilizzo della relazione tecnica del consulente del PM, allegata dalle attrici.

Costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il consulente non può sostituirsi alla parte ricercando aliunde i riscontri alla sua tesi, ove i dati su cui il riscontro si fonda non abbiano costituito oggetto di allegazione e di prova, perchè ove gli fosse permesso di supplire al carente espletamento dell’onere probatorio si realizzerebbe la violazione tanto dell’art. 2697 c.c., quanto del principio del contraddittorio.

5. Dall’accoglimento di tale motivo discende l’assorbimento del primo – che, comunque, sembra tarato sulla denuncia di un vizio della sentenza impugnata che ne avrebbe giustificato la revocazione piuttosto che la cassazione – e del secondo.

6. In conclusione, la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i primi due. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i primi due. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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