Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1109 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1109 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
I N1

r E RLOCAYTORIPt

sul ricorso 27462-2011 proposto da:
PANCI PIERLUIGI PNCPLG56M12M501G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA KOSSUTH 7, presso lo studio
dell’avvocato COLOBRARO DANIELE, rappresentato e difeso
dall’avvocato D’AMBROSIO ALESSANDRO, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CARDARELLI GATTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ERITREA 91, presso lo studio dell’avvocato POLIDORI CARLO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/01/2014

avverso la sentenza n. 993/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8.3.2011, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.

ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 27462 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Decidendo sulla domanda di ripetizione di somme indebitamente percette
a titolo di canoni di locazione proposta in via principale da Catia Cardarelli nei
confronti di Settimio Panci e di Pierluigi Panci, rispettivamente proprietario e
usufruttuario (dall’ottobre 1992) dell’immobile locato ad uso abitativo in Roma via

degli oneri condominiali proposta in via riconvenzionale dai convenuti, l’adito
Tribunale di Roma con sentenza n.1928/2007 rigettava entrambe le domande, con
compensazione delle spese.
1.1.

Proposto appello da Catia Cardarelli, la Corte di appello di Roma,

con ordinanza pronunciata all’udienza collegiale del 12.05.2009, essendo stato
dichiarato il decesso di Settimi° Panci, avvenuto in data 08.08.2007, dichiarava
l’interruzione del processo, che era riassunto da Catia Cardarelli; resisteva Pierluigi
Panci in proprio e nella qualità di erede di Settimi° Panci; quindi con sentenza non
definitiva n.5018 del 2009 la Corte di appello dichiarava che il contratto di
locazione in oggetto era regolato dalla legge n. 392/1978 sull’equo canone e
condannava Pierluigi Panci, in proprio e nella qualità di erede di Settimio Panci,
alla restituzione delle somme ricevute in eccesso rispetto al dovuto per tutta la
durata della locazione; infine con sentenza defmitiva n. 993/2011 la Corte di
appello, dichiarato che il contratto in esame era regolato dalla legge n. 392/1978,
condannava Pierluigi Panci in proprio e quale erede di Settimio Panci a restituire a
Catia Cardarelli la somma di € 21.580,74 ricevuta in eccesso rispetto al dovuto per
tutta la durata della locazione, oltre interessi di legge dalle scadenze, nonché al
pagamento delle spese del doppio grado.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Pierluigi Panci
formulando tre motivi: a) violazione dell’art. 435 cod. proc. civ.; b) violazione
dell’art. 102 cod. proc. civ.; c) omessa o insufficiente motivazione circa la
valutazione della c.t.u. nonché genericità e lacunosità della stessa.

Rel. dott. A

3

Adriano Cecioni n. 29 e sulla domanda di pagamento del canone per il box auto e

Ha resistito con controricorso Catia Cardarelli.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare necessario provvedere
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di Massimo Panci, quale figlio ed
erede di Settirnio Panci, originario resistente, deceduto in corso di causa.
3.1. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente con il secondo

decesso di Settimio Pierluigi — Catia Cardarelli ha provveduto alla notifica del
ricorso in riassunzione nei confronti di entrambi i figli ed eredi di Settimio Panci e,
in particolare (come emerge dall’esame degli atti consentito in ragione della natura
processuale della questione) nei confronti di Massimo Panci con consegna dell’atto
al medesimo in data 23.10.2009.
Di conseguenza — anche se Massimo Panci non risulta essersi costituito e
anche se il relativo nominativo non è riportato nell’epigrafe della decisione (e se la
condanna risulta formalmente emessa nei confronti del solo Pierluigi Panci “in

proprio e quale erede di Settimi° Panct”)

lo stesso è stato “parte” del giudizio di

appello.
Va del resto considerato che in caso di morte di una delle parti nel corso del
giudizio, la legittimazione si trasmette agli eredi, secondo il disposto dell’art. 110
cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei
confronti di tutti costoro, ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario
processuale (cfr. Cass. 12 luglio 2001, n. 9418).
3.2. Ciò posto e rilevato che il presente ricorso per cassazione non risulta
notificato a Massimo Panci, appare sussistente l’ipotesi di cui al n.2 dell’art. 375
cod. proc. civ., occorrendo integrare il contraddittorio nei confronti del predetto.».
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

4

motivo, nel giudizio di appello — dopo che era stata dichiarata l’interruzione per il

In conclusione va ordinata l’integrazione necessaria del contraddittorio nei
confronti di Massimo Panci nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione
della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di
Massimo Panci, assegnando a tal fine termine di gg. 60 dalla comunicazione della

Roma 7 novembre 2013
IL PRESI IA TE
dott. Antom igreto

presente ordinanza.

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