Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1109 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. II, 19/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, per

legge domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, 1^ sezione

penale, depositata l’8 luglio 2008 (relativa (Ndr: testo originale

non comprensibile);

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per la restituzione

degli atti al Primo Presidente per l’assegnazione ad una Sezione

penale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, 1^ sezione penale, in data 8 luglio 2008, con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero per le determinazioni di competenza in ordine alla richiesta di liquidazione dell’Avv. T.A. per l’assistenza resa al collaboratore di giustizia F.C. A. in occasione dell’interrogatorio in data 12 settembre 2007.

Considerato che si tratta di ricorso per cassazione promosso da un Ufficio del pubblico ministero, con il quale ci si duole del fatto che il Tribunale abbia dichiarato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), la propria incompetenza a liquidare gli onorari spettanti al difensore di persona che collabora con la giustizia;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che, nella impugnazione suindicata, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì se la competenza ad emettere il decreto di liquidazione spetti al pubblico ministero o al giudice penale;

che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito della competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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