Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11089 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 10/06/2020), n.11089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 20470/2017 R.G. proposto da:

R.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Frank;

– ricorrente –

nonchè sui ricorsi successivamente proposti da:

D.P.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Di

Loreto, con domicilio eletto in Roma, viale Europa, n. 98, presso lo

studio dell’Avv. Pietro Mazzei;

– ricorrente –

e da

A.G., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi

dall’Avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via Domenico Chelini, n. 5;

– ricorrenti –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici

domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5362/2016,

depositata il 12 settembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31 ottobre

2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con citazione notificata il 7 giugno 2002, i nominati in epigrafe quali ricorrenti, adducendo di essere medici specializzati e di avere frequentato i relativi corsi di specializzazione nel periodo precedente l’anno accademico 1991/92, convennero in giudizio, insieme con altri medici in situazione analoga, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ne chiesero la condanna al pagamento della “adeguata remunerazione” per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione post-laurea, nonchè, in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’omesso recepimento nei loro confronti delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi.

In accoglimento dell’eccezione preliminarmente opposta dalle amministrazioni convenute, il Tribunale rigettò le domande, ritenendo prescritte le pretese azionate e tale decisione fu confermata dalla Corte d’appello.

2. Con sentenza n. 11941 del 16/05/2013, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da A.G. e altri 570 ricorrenti, cassò la sentenza in punto di prescrizione (per non essere maturato il relativo termine, dovendo questo farsi decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11), e rinviò alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, con l’espresso mandato di verificare “la spettanza del diritto all’indennizzo in capo a ciascuno degli odierni ricorrenti, sempre che l’iscrizione al rispettivo corso di specializzazione sia intervenuta a far data dall’anno accademico 1983-1984 (e non prima: cfr. Cass. n. 21719/12) e che il diploma di specializzazione sia stato conseguito a seguito della regolare frequenza del corso”.

3. Pronunciando, quindi, in sede di rinvio la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha (per quanto ancora interessa in questa sede):

– rigettato le domande proposte dai dottori R.P. ed D.P.E. poichè relative a corsi di specializzazioni iniziati in epoca precedente all’1/1/1983;

– rigettato le domande proposte dai dottori Ac., + ALTRI OMESSI, poichè relative a specializzazioni non comprese nell’elenco di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due e più di essi conformi per tipologia e durata alle norme comunitarie (quella del Dott. G. anche perchè relativa a corso iniziato anteriormente al 1983; quelle dei dottori P. e Pe. anche perchè relative ad un corso di durata inferiore a quella minima);

– rigettato le domande dei dottori D.M., F., Fa., Fr., S., T. e Tu., poichè non documentate;

– rigettato le domande dei dottori An. e Sf. (eredi), poichè relative ad un corso di durata inferiore a quella minima;

– liquidato in favore di tutti gli altri odierni ricorrenti nonchè degli stessi dottori B., C., Co., Di.Ma., M., O., p. e P.A. (per le loro ulteriori specializzazioni rispettivamente in Anestesia e rianimazione, Endocrinologia, Chirurgia toracica, Anestesiologia e rianimazione, Medicina interna, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitazione, Chirurgia generale) la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione seguito, oltre interessi legali dalla domanda.

4. Avverso tale decisione sono proposti tre distinti ricorsi: il primo da R.P., sulla base di quattro motivi; il secondo nell’interesse di D.P.E., con unico mezzo; il terzo, sulla base di cinque motivi, da A.G. e dagli altri ricorrenti nominati in epigrafe.

A ciascuno di detti ricorsi resiste, con separati controricorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ad ulteriore illustrazione del ricorso proposto da A.G. e altri è stata depositata memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.

2. I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.

3. Tale trattazione va però rinviata a nuovo ruolo, in ragione della sopravvenienza, dopo la Camera di consiglio del 31 ottobre 2019, dell’ordinanza interlocutoria n. 821 del 16 gennaio 2020, con cui la Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite una questione rilevante per la decisione.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 821 del 2020 (R.G.N. 899/2017).

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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