Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11089 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. un., 07/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3085/2008 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO Arcangelo,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASTELPIANO DI NICHETTI DOTT. PIERLUIGI & C. S.A.S. GEST LINE

S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 7162/2008 proposto da:

CASTELPIANO S.A.S. DI NICHETTI DOTT. PIERLUIGI & C. ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato

BONOTTO MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASINI FRATTA CARLO, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso

al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

GEST LINE S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/24/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 17/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Arcangelo GUZZO, Luigi ANNUNZIATA per delega

dell’avvocato Carlo Fratta Pasini;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; AGA, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige propone ricorso per cassazione, per ragioni di giurisdizione e di merito, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che – nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa di cartella di pagamento per contributi consortili promossa dalla Castelpiano s.a.s. – in riforma della pronuncia di primo grado ha in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere ed in parte accolto il ricorso della società, riducendo da 6 ad 1 l’indice di produttività irrigua e disponendo che il Consorzio provveda al ricalcolo del contributo.

L’Equitalia Polis S.p.A. non si è costituita mentre la Castelpiano resiste con controricorso, proponendo altresì due motivi di ricorso incidentale.

Il Consorzio resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Il Consorzio e la Castelpiano hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 35 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo di ricorso principale il Consorzio invoca la giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo il ricorrente, la L. n. 448 del 2001, art. 12 – che, modificando il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, ha attribuito al giudice tributario le controversie sui tributi di ogni genere e specie – non avrebbe sottratto al giudice amministrativo, in materia di tributi consortili, le controversie che ad esso precedentemente spettavano, in quanto aventi ad oggetto interessi legittimi, come quella di specie, nella quale si deduce l’illegittimità degli atti di esercizio del potere impositivo e non la carenza di potere impositivo da parte del Consorzio.

2.1.- Il mezzo è infondato.

Le controversie in materia di tributi “di ogni genere e specie” – attribuiti dalla norma ricordata dal ricorrente al giudice tributario – non sono, infatti, solo quelle che hanno ad oggetto la sussistenza del potere impositivo, ma anche quelle – e sono la maggioranza – che riguardano il quantum della pretesa impositiva, e cioè il diritto del contribuente a non subire una imposizione maggiore di quella derivante dalla legge.

Nella specie, oggetto del giudizio è del resto la cartella esattoriale, e cioè l’atto contenente la richiesta di prestazione pecuniaria, e la contestazione relativa al piano di classifica è meramente strumentale rispetto a tale impugnativa, conformemente a quanto affermato da queste Sezioni Unite riguardo all’onere di contestazione gravante sul contribuente (SS.UU. 26009/08).

3.- Con il secondo motivo il Consorzio lamenta il difetto di motivazione quanto alla riduzione dell’indice di produttività irrigua.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

4.- Con il terzo motivo il Consorzio si duole, sotto i profili dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, del mancato esame della richiesta di CTU e della mancata ammissione del mezzo.

4.1.- Il terzo motivo è infondato. La consulenza tecnica d’ufficio è infatti un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario. La motivazione dell’eventuale diniego ben può trarsi, implicitamente, dalla stessa sentenza ove, come nella specie, il giudice ritenga di poter decidere la controversia senza fare ricorso all’accertamento peritale.

5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Castelpiano censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, ove interpretata nel senso che la riduzione dell’indice di produttività irrigua da 6 ad 1 riguardi solo i fabbricati rurali ed il laghetto di raccolta delle acque piovane e non anche i restanti mappali.

Detti immobili non potrebbero, infatti, per impossibilità oggettiva, ricevere alcun beneficio dalle opere consortili e ad essi non può, perciò, applicarsi nemmeno un indice di produttività irrigua pari ad 1.

5.1.- Il mezzo è inammissibile, trattandosi di censura di merito che muove per di più dal presupposto, tutt’altro che pacifico e implicitamente disatteso dal giudice di merito, che gli immobili di cui si tratta non ricevano alcun beneficio dalle opere consortili.

6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale la Castelpiano lamenta l’omessa pronuncia ed il vizio di motivazione quanto al fondamentale thema decidendum prospettato nell’atto di appello, “e cioè se fosse legittimo o meno determinare il contributo consortile applicabile sull’intera superficie agricola di riferimento sulla base di dati potenziali ed astratti, del tutto svincolati dall’effettivo consumo idrico connesso all’ordinamento produttivo colturale esistente in loco”.

6.1.- Il mezzo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto e comunque per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il motivo di appello, quanto all’omessa pronuncia, e per mancanza del momento di sintesi, quanto al vizio di motivazione.

7.- I ricorsi riuniti vanno pertanto rigettati entrambi, con la compensazione delle spese tra le parti costituite.

PQM

la Corte a Sezioni Unite riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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