Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11088 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11088
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Adeco s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 17/2008/30 depositata il 12/5/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. ZENO Immacolata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Adeco s.r.l. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Cuneo n. 108/4/2007 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpeg.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura è fondata, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento alla luce delle argomentazioni formulate dall’Ufficio con l’atto di appello circa i rapporti tra la Adeco e la Autopart relativamente all’acquisto dei macchinali e alla successiva concessione degli stessi in comodato d’uso gratuito.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011