Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11088 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Adeco s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 17/2008/30 depositata il 12/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Adeco s.r.l. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Cuneo n. 108/4/2007 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Iva Irpeg.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura è fondata, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento alla luce delle argomentazioni formulate dall’Ufficio con l’atto di appello circa i rapporti tra la Adeco e la Autopart relativamente all’acquisto dei macchinali e alla successiva concessione degli stessi in comodato d’uso gratuito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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