Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11088 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 19/04/2019), n.11088

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4711/2018 R.G. proposto da:

D.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Salomone,

con domicilio eletto in Roma, via T. Campanella, n. 21, presso lo

studio dell’Avv. Saverio Mazzeo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 21 dicembre

2017.

Udita la relazione svolta nelle Camere di consiglio del 25 settembre

e del 5 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 21 dicembre 2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da D.B., cittadino del Gambia.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto escluso l’obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale competente, rilevando che lo stesso aveva avuto luogo in data anteriore al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 14, che aveva modificato il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introducendo il predetto adempimento; ha aggiunto che la videoregistrazione risultava impossibile per motivi tecnici, non essendo state ancora stabilite le specifiche tecniche necessarie per la predisposizione del relativo sistema, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 8 e del D.Lgs. n. 25, art. 35-bis, comma 16, precisando comunque che a) la violazione del diritto di difesa del richiedente era esclusa dalla redazione del verbale dell’audizione, sottoposto a verifica con la cooperazione del richiedente e recante tutte le osservazioni di quest’ultimo e dell’interprete, b) la mancata effettuazione dell’interrogatorio libero da parte del giudice non comporta violazione del diritto di difesa, c) l’audizione non costituisce un diritto assoluto del richiedente, potendo essere sottoposta a restrizioni per motivi d’interesse generale, d) la necessità dell’udienza pubblica in tutte le procedure giurisdizionali non è prevista nè dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE nè dall’art. 6 della CEDU, e) nella specie, il ricorrente non aveva neppure specificato le ragioni per cui occorreva procedere al libero interrogatorio, non avendo riferito nel ricorso circostanze ulteriori rispetto a quelle narrate dinanzi alla Commissione.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, dopo aver dichiarato in sede di colloquio di essersi allontanato dal Paese di origine per sottrarsi ai maltrattamenti della matrigna, con la quale aveva continuato a vivere dopo la morte di entrambi i genitori, aveva prospettato nel ricorso sia il pericolo di essere sottoposto, in caso di rientro in Gambia, a persecuzioni e trattamenti inumani da parte del regime dittatoriale ivi esistente, sia l’avvenuto assoggettamento ad abusi in Libia, dove sarebbe stato imprigionato per non aver partecipato ad iniziative terroristiche, sia il rischio di essere ucciso dalla matrigna. Ritenuto che la genericità e l’eterogeneità di tali ragioni, che avrebbero potuto essere addotte anche dinanzi alla Commissione territoriale, giustificassero l’esclusione del diritto alla fissazione di una nuova udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, a tal fine occorrendo la deduzione di fatti sufficientemente descritti e circostanziati e di nuovi elementi di prova, ha osservato che il timore di essere ucciso o sottoposto a persecuzioni risultava assolutamente immotivato, avendo lo stesso ricorrente sostenuto di non avere mai avuto interessi politici e di essersi allontanato dal Paese di origine soltanto per mancanza di familiari.

Il Tribunale ha pertanto escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, aggiungendo che non sussistevano neppure le condizioni per il riconoscimento di quella umanitaria, in quanto la situazione politica del Gambia era migliorata nel corso del giudizio, essendo stato democraticamente eletto un nuovo presidente, il quale si era impegnato a porre fine alle violazioni dei diritti umani ed a promuovere riforme costituzionali, ed aveva assunto iniziative volte a migliorare le condizioni economiche della popolazione. Ha infine escluso la possibilità d’invocare l’art. 10 Cost., comma 3, trovando il diritto di asilo esaustiva attuazione nella disciplina dettata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che non lascia alcun margine per un’applicazione residuale della norma costituzionale.

3. Avverso il predetto decreto il D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prioritario rispetto all’esame dei primi due motivi d’impugnazione è quello del terzo, con cui il ricorrente denunzia l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost., osservando che il ricorso alla decretazione d’urgenza ai fini dell’introduzione delle nuove disposizioni processuali in materia d’immigrazione si pone in contrasto con il termine di centottanta giorni previsto per l’entrata in vigore delle stesse.

1.1. Il motivo è infondato.

La questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, sollevata in riferimento all’art. 77 Cost., comma 2, è stata infatti già esaminata da questa Corte, e ritenuta manifestamente infondata, in virtù dell’osservazione che la disposizione transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, non si pone in contrasto con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che presiedono all’emanazione dei decreti legge, essendo connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale volto a consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis (recte: D.Lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sostenendo che la mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale imponeva al Tribunale di provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione, al fine di procedere all’audizione personale di esso ricorrente, con l’ausilio di un interprete di madrelingua e di fare chiarezza in ordine ai fatti narrati nel ricorso.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 10, ribadendo l’opportunità della fissazione dell’udienza, in mancanza della videoregistrazione del colloquio e della richiesta di audizione avanzata da esso ricorrente.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono fondati.

In ordine all’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, nei giudizi d’impugnazione innanzi all’Autorità giudiziaria delle decisioni adottate dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi nella fase amministrativa, il Giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione trova conforto non solo nella lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, i quali distinguono, rispettivamente, i casi in cui il Giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche nella valutazione delle intenzioni del legislatore, il quale, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale, ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, avente la finalità di consentire al Giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, ivi compresi quelli non verbali (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).

Non può quindi condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, pur dando atto dell’indisponibilità della videoregistrazione, ha ritenuto superflua la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, limitandosi ad escludere la necessità di chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese in sede amministrativa ed a porre in rilievo la mancata indicazione nel ricorso di elementi ulteriori rispetto a quelli emersi nel corso del colloquio.

Le censure vanno conseguentemente accolte, restando tuttavia impregiudicata la questione riguardante la necessità di dar corso all’audizione del richiedente, dal momento che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in sede d’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame della stessa, e non si applica quindi nei procedimenti d’impugnazione. L’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dallo art. 46, par. 3, della direttiva, dev’essere infatti interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

5. Il decreto impugnato va pertanto cassato, restando assorbiti il quarto motivo d’impugnazione, avente ad oggetto la questione di legittimità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione, ed il quinto motivo, riguardante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso; rigetta il terzo motivo; dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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