Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11088 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. un., 07/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1434/2009 proposto da:

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9,

presso lo studio dell’avvocato TARDELLA GIANMARCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARRARO AVENTI

GIUSEPPE, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A. (ora EQUITALIA NOMOS S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato RICCI SANTE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMETTI

MAURIZIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

27463/2008 del TRIBUNALE di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto APICE, il quale chiede che venga rigettato il ricorso e

dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di S. Stefano di Cadore chiede a queste SS.UU. di risolvere, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., le questioni di giurisdizione relative alla controversia promossa dalla Equttalia Nomos s.p.a., già Uniriscossioni s.p.a., dinanzi al Tribunale di Torino, con atto di citazione del 26 settembre 2008.

La società attrice, concessionaria del servizio di riscossione dell’ICI per i periodi di imposta 2003, 2004, 2005, per conto dei Comuni di S. Stefano di Cadore e di S. Vito di Cadore, ha convenuto in giudizio l’odierno ricorrente, deducendo che, a causa di un errore commesso dalla società che si occupava della acquisizione dei bollettini ICI, aveva versato al comune di S. Stefano somme spettanti invece al comune di S. Vito di Cadore, e, quindi, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente versate, ai sensi dell’art. 2033 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2041 c.c., a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il comune di S. Stefano di Cadore si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi, a suo dire, di controversia devoluta alla cognizione della Corte dei conti, in forza dell’art. 103 Cost., comma 2, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 44, D.P.R. n. 603 del 1973, art. 9, e D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 12, art. 25. La stessa questione viene oggi riproposta a questa Corte, sul rilievo che la controversia implicherebbe l’accertamento del flusso delle partite di dare ed avere con l’ente impositore, relativamente al denaro pubblico oggetto del prelievo fiscale, coinvolgendo la materia della contabilità pubblica. La società delegata per la riscossione resiste con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso con contestuale dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Ritiene il Collegio che la controversia sia stata correttamente incardinata dinanzi al giudice ordinario, posto che la stessa non ha ad oggetto diretto ed immediato la contabilità pubblica, bensì un versamento effettuato erroneamente ad un soggetto invece che ad un altro, secondo uno schema tipicamente privatistico. La controversia non investe la tenuta della contabilità pubblica, ma un errore materiale che può essere provato anche attraverso la contabilità pubblica. Questa può assumere rilievo come mezzo di prova dell’errore materiale che, in ipotesi, potrebbe essere provato anche aliunde. In definitiva, nella specie, l’obbligo di restituzione non deriva nè dalla convenzione stipulata tra comune ed agente, nè dalle norme che regolano il sistema della riscossione dei tributi. Deriva direttamente, se provati i presupposti di fatto, dalla regola generale dell’indebito oggettivo, sancita dall’art. 2033 c.c.. Non si tratta dunque di obbligazione di carattere pubblicistico e comunque la materia della ripetizione dell’indebito non è ricompresa tra quelle attribuite al giudice contabile.

I precedenti di questa Corte non lasciano dubbi sulla natura squisitamente privatistica della obbligazione in questione: “Nel caso in cui un istituto di credito delegato dal contribuente per il versamento di un’imposta (nella specie, l’IVA) abbia versato un importo eccedente quello dovuto in base alla delega, il credito relativo alla restituzione di quanto “versato in eccesso ha natura privatistica, ed è ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma non è suscettibile di compensazione con il credito dell’Amministrazione relativo agli ulteriori importi che il medesimo istituto sia tenuto a versare in adempimento di successive deleghe, trovando applicazione il divieto di cui all’art. 1246 c.c., n. 3, in quanto il credito dell’Amministrazione, pur non avendo natura tributaria, costituisce un’obbligazione pubblica, regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell’interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate” (Cass. 9514/2009; conf. 7443/1996, 5303/1995).

Conseguentemente, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del giudizio sulla giurisdizione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro settemiladuecento/00, di cui Euro settemila/00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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