Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11088 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14003/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1812/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Venezia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro gli avvisi di accertamento in materia IRPEF, per gli anni 2007 – 2008;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio avrebbe dovuto instaurare un preventivo contraddittorio con il V. e che il contribuente avrebbe fornito idonee giustificazioni circa le risorse economiche nella sua disponibilità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (nel testo anteriore alle modifiche della L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 360, n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente previsto come condizione di validità dell’accertamento sintetico il previo contraddittorio fisco/contribuente;

che, mediante il secondo motivo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4: la ratio decidendi, imperniata sull’infondatezza degli avvisi nel merito sarebbe assolutamente carente o meramente apparente, in quanto non avrebbe dato contezza di come concretamente il contribuente avesse giustificato e dimostrato, e con quali mezzi, la propria disponibilità economica;

che, col terzo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (nel testo anteriore alle modifiche della L. n. 122 del 2010) nonchè degli artt. 2697 e 2728 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: dal corretto utilizzo del redditometro sarebbero derivate presunzioni legali, in relazione a ciascun bene – indice considerato;

che, attraverso l’ultimo motivo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3: non basterebbe la dimostrazione di disponibilità finanziaria, occorrendo quanto meno la prova documentale di fatti relativi all’entità della disponibilità ed alla durata del possesso delle stesse;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità (come nella specie) sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016);

che anche il secondo motivo è fondato, giacchè la CTR ha omesso totalmente di argomentare il contenuto delle riscontrate giustificazioni, limitandosi alla laconica asserzione che “Questa Commissione ritiene che il contribuente abbia fornito tali giustificazioni”, venendo così meno al principio per il quale ai documenti prodotti dal contribuente la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento (Sez. 5, n. 24597 del 03/12/2010) e rendendo dunque una motivazione meramente apparente (Sez. 5, n. 20648 del 14/10/2015);

che il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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