Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11087 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27615-2011 proposto da:

COMUNE LADISPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PAGGI;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 178/2010 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 05/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Comune di Ladispoli impugnava la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva proceduto alla iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di cessione gratuita di un terreno edificabile, sito in località (OMISSIS), trasferimento intercorso tra l’Ente territoriale ed il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone SCARTL.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso del contribuente, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello, osservando che la riscossione del tributo riguarda somme derivanti dall’avviso di rettifica e liquidazione notificato il 5-10/5/2006 da Equitalia Gerit s.p.a., per cui si applica il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, e non l’art. 68, e che inoltre la dedotta mancata indicazione del responsabile del procedimento non importa nullità della cartella esattoriale, ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, trattandosi di sanzione operante soltanto a decorrere dal 1 giugno 2008.

Il Comune propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre il Concessionario non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il contribuente ha depositato, in data 11/6/2018, istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) alla quale il medesimo, come documentato in atti, ha inteso aderire al fine della declaratoria di cessazione della materia del contendere, una volta intervenuto il pagamento dell’ultima rata (in cadenza il (OMISSIS)).

L’istanza è stata accolta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa del buon esito della definizione agevolata (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).

Il contribuente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, in virtù della intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria.

In forza dell’atto di rinuncia datato (OMISSIS) nonchè della documentazione comprovante il pagamento delle rate della definizione agevolata, pervenuti in prossimità della adunanza camerale, può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere.

Ne consegue la compensazione delle spese del presente giudizio in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, per la quale non devono essere regolate le spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA