Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11087 del 27/04/2021
Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27615-2011 proposto da:
COMUNE LADISPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE
7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PAGGI;
– ricorrente –
contro
DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA GERIT SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 178/2010 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Il Comune di Ladispoli impugnava la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva proceduto alla iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di cessione gratuita di un terreno edificabile, sito in località (OMISSIS), trasferimento intercorso tra l’Ente territoriale ed il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone SCARTL.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso del contribuente, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello, osservando che la riscossione del tributo riguarda somme derivanti dall’avviso di rettifica e liquidazione notificato il 5-10/5/2006 da Equitalia Gerit s.p.a., per cui si applica il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, e non l’art. 68, e che inoltre la dedotta mancata indicazione del responsabile del procedimento non importa nullità della cartella esattoriale, ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, trattandosi di sanzione operante soltanto a decorrere dal 1 giugno 2008.
Il Comune propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre il Concessionario non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il contribuente ha depositato, in data 11/6/2018, istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) alla quale il medesimo, come documentato in atti, ha inteso aderire al fine della declaratoria di cessazione della materia del contendere, una volta intervenuto il pagamento dell’ultima rata (in cadenza il (OMISSIS)).
L’istanza è stata accolta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa del buon esito della definizione agevolata (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).
Il contribuente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, in virtù della intervenuta definizione agevolata della pendenza tributaria.
In forza dell’atto di rinuncia datato (OMISSIS) nonchè della documentazione comprovante il pagamento delle rate della definizione agevolata, pervenuti in prossimità della adunanza camerale, può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo venuta meno la materia del contendere.
Ne consegue la compensazione delle spese del presente giudizio in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, per la quale non devono essere regolate le spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021