Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11087 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 10/06/2020), n.11087
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5434/2017 R.G. proposto da:
F.F., M.N., Ma.Ma.,
P.P., Pi.No., Po.Ma., p.c.,
S.S.M. e Sp.Ni., rappresentati e difesi dall’Avv.
Prof. Carlo Rienzi e dall’Avv. Gino Giuliano, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie, n. 9;
– ricorrenti –
nonchè sui ricorsi successivamente proposti da:
D.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Patricelli, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede, n.
143;
– ricorrente –
e da
A.P., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’Avv.
Prof. Carlo Rienzi e dall’Avv. Gino Giuliano, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Roma, viale delle Milizie, n. 9;
– ricorrenti –
e da
B.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro
Gaeta;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex
lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5144/2016,
depositata il 2 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31 ottobre
2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Oltre 400 medici specializzati, fra i quali i 106 odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma, con citazione notificata il 12/6/2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia e Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione della direttiva CEE 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione negli anni dal 1982 al 1990.
Con sentenza depositata in data 14/4/2011 il Tribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto credito risarcitorio.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando sui gravami interposti, esclusa la legittimazione passiva dei Ministeri ed esclusa altresì la prescrizione delle pretese azionate:
– ha confermato il rigetto della domanda per quei medici che avevano iniziato il corso di specializzazione in epoca precedente al 1/1/1983, data in cui si verificò l’inadempimento dello Stato;
– ha altresì confermato il rigetto della domanda per i medici che avevano conseguito il diploma in specializzazioni non comprese nell’elenco (di cui al D.M. 31 ottobre 1991) di quelle comuni a tutti gli stati membri o a due e più di essi conformi per tipologia e durata alle norme comunitarie, tali in particolare considerando, per quanto in questa sede interessa, le specializzazioni in: chirurgia d’urgenza; chirurgia d’urgenza e pronto soccorso; endocrinologia; analisi cliniche e di laboratorio;
odontostomatologia; malattie dell’apparato cardiovascolare; statistica sanitaria; medicina dello sport; medicina legale; oncologia; igiene e medicina preventiva; endocrinochirurgia; analisi cliniche e di laboratorio; medicina aeronautica e spaziale; pediatria preventiva e puericultura; neonatologia; chirurgia della mano; malattie del fegato e del ricambio; clinica medica; ortognatodonzia; neurofisiopatologia;
– ha accolto le restanti domande, liquidando il danno sulla base del parametro di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 e riconoscendo quindi a ciascuno degli istanti la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di corso, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (sulla premessa che la monetizzazione dell’obbligazione risarcitoria dello Stato, per effetto della legge citata, ha determinato una autoliquidazione del danno, con la conseguenza che ad essa va riconosciuta natura di debito di valuta).
3. Avverso tale decisione propongono separati ricorsi, in ordine cronologico:
– F.F., + ALTRI OMESSI, con due mezzi;
– D.E., con unico mezzo;
– A.P., + ALTRI OMESSI, articolando tre motivi;
– B.F., con unico mezzo.
A ciascuno di detti ricorsi resistono le amministrazioni intimate depositando separati controricorsi.
E’ stata depositata unica memoria, ex art. 380-bis 1 c.p.c., per i medici che hanno proposto il ricorso principale ( F.F. e altri) e per quelli che hanno proposto il secondo ricorso incidentale ( A.P. e altri).
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti nessuno dei ricorsi è stato notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
2. I quattro ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.
3. Tale trattazione va però rinviata a nuovo ruolo, in ragione della sopravvenienza, dopo la Camera di consiglio del 31 ottobre 2019, dell’ordinanza interlocutoria n. 821 del 16 gennaio 2020, con cui la Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite una questione rilevante per la decisione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 821 del 2020 (R.G.N. 899/2017).
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020