Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11087 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13796/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GEDIN SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1777/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello della Gedin s.r.l. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società contro il diniego sull’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che, seguendo l’interpretazione più favorevole per il contribuente, sarebbe bastato il pagamento della prima rata per ottenere la sanatoria della propria posizione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360, n. 4, giacchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziare sulle controdeduzioni proposte dall’Ufficio in appello, relativamente al merito della questione;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 bis e 11, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il beneficio della disapplicazione delle sanzioni avrebbe potuto competere solo per effetto dell’integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateizzazione, dopo l’integrale pagamento delle rate;

che l’intimata non ha resistito;

che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è fondato, giacchè il condono fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Sez. 5, n. 26683 del 22/12/2016; Sez. 6-5, n. 25238 del 08/11/2013);

che il primo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda attenendosi ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA