Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11086 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Milano, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Lungotevere Marzio, presso lo studio

dell’avv. IZZO Raffaele, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. SURANO Maria Rita, Antonella Fraschini e Ruggero Meroni,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Elledieffe Costruzioni s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via degli Scipioni 132, presso

lo studio dell’avv. Francesco Cigliano, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 141/2007/33 depositatali 8/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Elledieffe Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Milano è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza della CTP di Milano n. 26/25/2006 che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2001 e 2002. La CTR accoglieva l’appello sul rilievo che il Comune aveva determinato il valore dell’area in misura del 28% del valore di mercato del prodotto finito realizzato e che “in caso di edificazione in corso su area vergine dalla data di inizio dei lavori fino al momento di ultimazione del fabbricato la base imponibile ICI è data solo dal valore dell’area da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile senza computare quindi il valore del fabbricato in corso d’opera”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.- Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 nonchè erronea e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La CTR non avrebbe fatto applicazione dei criteri di cui all’art. 5 cit..

La censura di violazione di legge è inammissibile. Il quesito di diritto, da un lato, non indica la regola iuris applicata dalla CTR, dall’altro fa riferimento al prezzo dichiarato dalle parti nell’atto di acquisto, elemento che non risulta posto a fondamento della impugnata decisione.

Infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione in quanto le ragioni poste a base della decisione non risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 11 dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. carente e contraddittoria motivazione. La CTR avrebbe dovuto respingere l’appello in assenza di elementi probatori forniti dal contribuente.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella genericità del quesito di diritto per come formulato.

Va comunque rilevato che non viola il principio dispositivo il giudice che prende in considerazione elementi di fatto acquisiti al processo.

La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 80,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 80,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA