Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11086 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 10/06/2020), n.11086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8780-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE,

44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato

e difeso dall’avvocato FEDERICA PASERO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 448/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. C.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, il Presidente del Consiglio dei ministri e, assumendo di aver conseguito nel 1986 il diploma di specializzazione in endocrinologia e nel 1996 quello di medicina interna, e di non aver percepito alcun compenso per i relativi periodi di frequenza, chiese che, accertata la mancata attuazione, da parte dello Stato, delle direttive 362/75 e 76/82, la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni o, in subordine, al pagamento della borsa di studio nella misura fissata dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6.

Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale dichiarò prescritto il diritto al risarcimento del danno e rigettò la domanda subordinata di pagamento della borsa di studio nella misura di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

2. La sentenza è stata impugnata dal medico soccombente e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 28 maggio 2016, ha rigettato l’appello ed ha compensato anche le ulteriori spese del grado.

Ha ritenuto la Corte territoriale che nel caso in esame il ricorso introduttivo di primo grado era stato depositato il 16 marzo 2011, cioè oltre il termine di prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, come da consolidata giurisprudenza. Pur essendovi in atti, quindi, due lettere inviate dall’appellante al Ministero dell’istruzione nel 2000 e nel 2008 con le quali si era richiesto il pagamento del dovuto, le stesse non potevano considerarsi validi atti interruttivi della prescrizione, essendo la Presidenza del Consiglio dei ministri l’unica amministrazione legittimata passivamente.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso il Dott. C.F. con atto affidato a cinque motivi ed affiancato da memoria.

Resiste il Presidente del Consiglio dei ministri con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 2, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400, D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 5 e 6 e della L. n. 370 del 1999, art. 11.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2, comma 3, L. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 8, D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, art. 7 e dell’art. 2943 c.c..

Osserva il ricorrente che lo Stato è un’entità unitaria e che come Pubblica Amministrazione è una persona giuridica unica; ne consegue che l’atto di richiesta del pagamento inviato al Ministero della pubblica istruzione avrebbe dovuto essere considerato idoneo atto interruttivo della prescrizione nei confronti anche della Presidenza del Consiglio dei ministri, tanto più che si trattava di un atto che aveva comunque raggiunto il suo scopo. Il Ministero dell’istruzione, al massimo, avrebbe dovuto trasmettere la richiesta all’Autorità competente a provvedere.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi fondati.

La giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte era già da tempo orientata nel senso che in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l’evocazione in giudizio – oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio – anche di singoli Ministeri non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica (sentenza 25 marzo 2015, n. 6029).

Tale orientamento ha recentemente ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza 27 novembre 2018, n. 30649, hanno stabilito che in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio.

Da ciò consegue che, pacifica essendo l’esistenza di due tempestivi atti di interruzione della prescrizione, costituiti da altrettante lettere inviate dal Dott. C. al Ministero dell’istruzione nel 2000 e nel 2008, la sentenza impugnata è incorsa in un’evidente violazione di legge, posto che a quelle missive doveva essere riconosciuta idoneità all’interruzione della prescrizione, benchè non fossero state dirette al Presidente del Consiglio dei ministri. Nè assume alcun rilievo, come vorrebbe invece la sentenza in esame, la circostanza che si tratti di domanda risarcitoria derivante dal tardivo recepimento della normativa Europea.

4. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

5. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad esaminare il merito della domanda, risolvendo la questione della prescrizione in conformità al principio di diritto suindicato.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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