Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11086 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13793/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato CARMELA MARGHERITA

RODA’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

contro

B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2533/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva accolto l’appello del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e di B.V. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti contro un avviso di liquidazione imposta di registro 2008, in via solidale fra loro;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che la mancanza della convenzione prevista per l’attuazione del progetto edilizio non avrebbe rappresentato un ostacolo all’applicazione della disciplina agevolata e che il terreno compravenduto fra le parti era inserito in area edificabile riservata alle nuove iniziative edilizie, sicchè sarebbe stata ammissibile, in astratto, l’utilizzazione edificatoria del terreno entro il termine quinquennale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi da 25 a 28 e dell’art. 1 della tariffa, parte 1, D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: nella specie, al momento della stipula del negozio sarebbe mancato uno strumento urbanistico pur parificabile, ai fini dell’edificabilità, ad un piano particolareggiato, come chiarito dalle stesse parti contraenti, non potendosi il progetto di inquadramento urbanistico-edilizio norma attuativa del Piano regolatore generale;

che la curatela fallimentare ha resistito con controricorso;

che il motivo non è fondato;

che, invero, conta esclusivamente la qualificazione edificatoria di un’area, come attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; principio applicato, anche, in tema di imposte sui redditi (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 7909 del 20/04/2016, in tema di plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria);

che, pertanto, alla stregua di tali principi, e tenuto conto della ratio legis anzidetta, va, anzitutto, confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (Sez. 5, n. 4086 del 27/02/2015);

che, di conseguenza, il suddetto art. 33, non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare: ne consegue che il beneficio si applica anche nel caso in cui l’immobile si trovi in un’area non inclusa in alcun piano urbanistico particolareggiato, ma per la quale sono previsti interventi attuativi diretti, e pur se l’atto d’obbligo del contribuente intervenga successivamente al trasferimento dell’immobile (Sez. 5, n. 15974 del 11/07/2014; Sez. 5, n. 1993 04/02/2015);

che la CTR ha dato per pacifico che il terreno in questione fosse effettivamente inserito in area edificabile riservata alle nuove iniziative edilizie;

che la particolarità della fattispecie ed il contrasto di giurisprudenza sul punto induce la Corte a compensare interamente le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA