Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11085 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. un., 07/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13314/2008 proposto da:

M.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso da sè stesso unitamente all’avvocato GUZZO

Michele, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici

dell’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato

DELFINI Angelo, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza relativa all’r.g. n. 64270/07 del GIUDICE DI PACE

di ROMA, emessa il 02/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

L’avv. M.P. ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace di Roma, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso la “comunicazione preventiva di fermo amministrativo” riferito ad un veicolo di sua proprietà. Il giudice adito, con l’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo che l’impugnazione del preavviso di fermo di autoveicolo deve essere proposta dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, conv. in L. n. 248 del 2006.

L’avv. M. chiede oggi a questa Corte Suprema, la cassazione della “sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Giudice di Pace di Roma”, sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato proposto contro il Comune di Roma ed Equitalia Gerit s.p.a. Soltanto il Comune resiste con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

All’odierna udienza, il P.G. ha concluso per la inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un provvedimento che andava impugnato mediante appello.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, così come ha eccepito il P.G..

Come è noto, la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., in forza del quale le sentenze pronunciate a seguito di giudizio di opposizione proposta ai sensi della stessa L. n. 689 del 1981, art. 22, non erano appellabili ma soltanto ricorribili per cassazione, è stato abrogato in forza del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, con riferimento alle sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006 (v. stesso D.Lgs. N. 40 del 2006, art. 27, comma 5).

Nella specie, il provvedimento impugnato è del 2 ottobre 2007 e, quindi, segue il regime stabilito dalla novella del 2006, secondo il quale la sentenza non è più inappellabile. Conseguentemente, il ricorso proposto per saltum è inammissibile.

La parte ricorrente invoca l’art. 360 c.p.c., comma 2, a sostegno della legittimità della odierna impugnazione, presupponendo il consenso delle controparti alla diretta proposizione del ricorso per cassazione. La tesi, smentita dal controricorso del comune di Roma, che eccepisce proprio la inammissibilità del ricorso stesso, non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale occorre un accordo formale ed esplicito per “saltare” legittimamente il grado dell’appello (v. ex multis, Cass. 3321/08, 10871/07, 16993/06).

A difesa della legittimità del ricorso per cassazione, l’avv. M. deduce che, nella specie, il provvedimento impugnato è una ordinanza pronunciata a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, “ricorribile per cassazione”, in forza della stessa disposizione speciale. La tesi non appare condivisibile. La L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, mantiene la regola della ricorribilità diretta per cassazione, limitatamente alla ipotesi in cui il giudice dichiari con ordinanza la inammissibilità del ricorso proposto tardivamente. Nella specie, siamo in presenza di una sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e non rileva il nomen iuris utilizzato dal giudice stesso, dovendo prevalere il contenuto del provvedimento. Quindi, non ricorre l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 23 citato, fa) perchè l’inammissibilità del ricorso è stata pronunciata per difetto di giurisdizione del giudice adito, e non per la decadenza dal diritto alla opposizione, e (b) perchè sotto l’errato nome di ordinanza, il giudice di pace ha pronunciato una sentenza negativa sulla giurisdizione. D’altra parte, lo stesso ricorrente nelle conclusioni dell’odierno ricorso invoca, correttamente, la cassazione della “sentenza” impugnata (p. 7 del ricorso).

Infine, la parte ricorrente eccepisce che nella specie è stato denunciato un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto il provvedimento preventivo di fermo, riferito a n. 9 cartelle esattoriali relative a somme dovute per contravvenzioni stradali e n. 1 cartella per TARSU 2001, era stato impugnato sia dinanzi alla CTP, competente per la TARSU, sia dinanzi al giudice di pace per le contravvenzioni stradali, e che la CTP si è pronunciata soltanto sul credito relativo alla TARSU, declinando la giurisdizione per i crediti per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, in favore del giudice di pace dichiaratosi a sua volta privo di giurisdizione.

In realtà, il ricorrente non contesta la decisione della CTP, che correttamente si è pronunciata soltanto sulla materia tributaria.

Contesta, soltanto la decisione del giudice di pace che erroneamente ha declinato la giurisdizione in relazione alle obbligazioni tributarie. Il contribuente, quindi, ha implicitamente prestato adesione alla pronuncia della CTP sulla giurisdizione che ha mostrato di condividere fin dall’inizio scindendo l’azione dinanzi alle due autorità ritenute competenti pro quota.

D’altra parte, non è possibile convertire il ricorso ex art. 360 c.p.c., in ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, anche perchè non risulta depositata la sentenza della CTP. Nè si può ipotizzare che se nella specie il credito relativo alle contravvenzioni stradali fosse di valore tale da legittimare il giudizio secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguente diretta ricorribilità per cassazione, perchè trattandosi di diritti indisponibili è comunque escluso il giudizio secondo equità (v. Cass . 6990/2007, 3348/2005).

Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza liquidazione delle spese perchè anche il controricorso è inammissibile, in quanto notificato tardivamente (il 14 luglio 2008, rispetto alla notifica del ricorso avvenuta il 22 maggio 2008, quindi oltre il termine dei quaranta giorni stabilito dall’art. 370 c.p.c.).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed il controricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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