Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11085 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017), n. 11085
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13649/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MOLACAR SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2538/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
01/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Molacar s.r.l. avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per l’anno 2005;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato – per quel che ancora interessa – la deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini delle imposte sui redditi, anche in presenza della consapevolezza del carattere fraudolento dell’operazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici di merito avrebbero erroneamente sancito la deducibilità dei costi, di cui alle fatture soggettivamente inesistenti, senza aver riscontrato l’avvenuta dimostrazione da parte della società, con certezza e precisione, dell’effettivo sostenimento dell’onere connesso all’acquisto delle merci evidenziate nelle fatture;
che l’intimato non si è costituito;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di imposte sui redditi, giusta della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti (Sez. 6-5, n. 25249 del 07/12/2016; Sez. 5, n. 24426 del 30/10/2013; Sez. 5, n. 10167 del 20/06/2012);
che, nella specie, la CTR ha testualmente affermato che “gli stessi accertatori hanno potuto riscontrare che gli acquisti ci sono stati regolarmente ed i pagamenti sono avvenuti con movimentazioni bancarie”, sicchè non si capisce se i giudici di appello abbiano oppure no svolto un’analisi di fatto, circa la sussistenza effettiva di tutti i predetti principi, per pervenire alla suddetta affermazione;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda attenendosi ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017