Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11084 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. III, 27/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29291/2019 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.R., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di aver lasciato il suo paese d’origine per il timore di essere aggredito e ucciso per motivi politici a causa dell’appartenenza del padre al partito (OMISSIS) attualmente non più al potere.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento H.R. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinnanzi al Tribunale di L’Aquila, che con Decreto n. 2096/2019 del 2 agosto 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da H.R., con ricorso fondato su 1 motivo.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e art. 14, lett. D, ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Il giudice del merito avrebbe errato nel non considerare credibile il racconto del ricorrente e nel non avere applicato il c.d. principio dell’onere della prova attenuato stabilito dalla sentenza n. 27310/2008 della Corte di Cassazione.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c..

La procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

E’ pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (Cfr. Cass. S.U. n. 488/2000). Nel caso di specie la procura rilasciata da H.R. all’Avvocato Giorgio Giuttari è generica e non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata.

5. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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