Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11084 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Tn Toni Neon s.r.l. in liquidazione, domiciliata in Roma, via

Germanico n. 24, presso l’Avv. Scavuzzo Giuseppe che la rappresenta e

difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Tempio di Giove, presso l’Avvocatura

Municipale rapp.to e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta

procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 17/2008/12 depositata il 7/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Tn Toni Neon s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso plurimi avvisi di accertamento relativi alla TOSAP per l’anno 1998. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 per avere omesso la Commissione tributaria regionale di rilevare l’invalidità della costituzione in giudizio del Comune di Roma attraverso un funzionario dell’ufficio AA.PP..

La censura è manifestamente infondata avendo la Corte affermato che “In tema di contenzioso tributario, nel Comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall’art. 34, comma 4, dello statuto comunale, approvato con delibera consiliare n. 122 del 17 luglio 2000 (successivamente integrato con Delib. n. 22 del 19 gennaio 2001), e dall’art. 3 del regolamento approvato con Delib. di Giunta n. 130 del 25 febbraio 2000 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto “(Cassazione civile, sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1915).

Con secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 56 e 57 per avere la Commissione omesso di rilevare la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio in cui sarebbe incorso il Comune costituendosi con una comparsa del tutto generica. La censura è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata; è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non spiega quali sarebbero state le eccezioni processuali o di merito proposte dall’Amministrazione comunale tardivamente in primo grado o per la prima volta in appello; è manifestamente infondata laddove si contesta la possibilità di proporre nuove tesi difensive dal momento che “Nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 57 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cassazione civile, sez. trib., 15 giugno 2007, n. 14020). Con terzo e quarto motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1, 5, 7, 8, 9, 14, 16 e 38 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. nonchè alla delibera del C.C. 86/99, per avere il giudice d’appello ritenuto applicabile il tributo in discussione sebbene gli impianti fossero già oggetto di canone di concessione. Le censure sono inammissibili in quanto prive di riferimento alla fattispecie in esame laddove la CTR ha rigettato l’appello sul rilievo che “trattasi di mezzi pubblicitari non autorizzati …nè la società ha prodotto documentazione per contrastare tale circostanza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale , delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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