Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11084 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11878/2015 proposto da:

Infor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Caccini n. 1, presso

l’avvocato Dodaro Domenico, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Amministrazione Provinciale di Nuoro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Malandrino Giuseppe, giusta

procura speciale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Infor srl, premesso di avere svolto – a latere dell’attività di consulenza e studio di fattibilità economico-finanziaria per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie, riferibile a una convenzione stipulata 19 dicembre 2001 – un ulteriore incarico, nella primavera 2002, per la predisposizione dello studio di fattibilità economico finanziario in relazione a un progetto di potenziamento del Museo (OMISSIS), ai fini della partecipazione della Provincia di Nuoro a un bando regionale ricompreso nel Programma Operativo Regionale (POR Sardegna) per gli anni 2000-2006, chiedeva la condanna della suddetta Amministrazione Provinciale al pagamento del pattuito compenso di Euro 132300,00, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, essendosi la Provincia avvalsa degli elaborati da essa predisposti per l’ottenimento del finanziamento (di Euro 2109450,00).

Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Nuoro accoglieva la domanda.

La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza impugnata, la rigettava sul presupposto che l’attività svolta dalla Infor rientrasse nell’oggetto della convenzione del 2001 intercorsa tra le parti, con la quale la società doveva supportare l’Amministrazione nelle attività necessarie per il conseguimento dei finanziamenti.

Avverso questa sentenza la Infor ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; l’Amministrazione Provinciale ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., per non avere interpretato le clausole della convenzione “le une per mezzo delle altre”, al fine di giungere a una interpretazione del senso complessivo del testo; in particolare, per avere omesso di collegare la “assistenza tecnica” alla “individuazione” delle “misure” e dei “progetti” che dovevano essere realizzati dall’Amministrazione Provinciale e per non avere compreso che l’attività di consulenza e indirizzo prevista in convenzione non si traduceva nell’elaborazione di specifici documenti da presentare alla Regione per conseguire i finanziamenti.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè “mancata valutazione di un elemento di prova e omessa motivazione “, per avere male interpretato la convenzione in spregio alla comune intenzione delle parti, erroneamente desunta dal solo senso letterale delle parole, omettendo di valutare il documento n. 12 costituente un riepilogo dell’attività svolta, da cui risultava che la Infor per la consulenza di cui alla convenzione aveva ricevuto il compenso pattuito.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei sopra suindicati parametri normativi e “contraddittorietà della motivazione”, avendo la Corte di merito ritenuto non rilevante che, al momento della sottoscrizione della convenzione, il bando del POR 2000-2006 non fosse stato ancora pubblicato e male interpretato i contratti di rinnovo che prevedevano anche un’attività di elaborazione progettuale specifica, diversamente dall’attività di sola consulenza generale prevista nell’originaria convenzione.

I riassunti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

La parte che intenda denunciare per cassazione un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di clausole contrattuali, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (tra le tante, Cass. n. 11254 del 2018, n. 28319 del 2017).

I motivi in esame non raggiungono la soglia di ammissibilità alla luce delle condizioni predette.

La Corte territoriale ha osservato che la redazione del progetto rientrava nell’assistenza tecnica che la Infor si era impegnata a fornire in base alla convenzione (la quale prevedeva di “fornire supporto informativo e assistenza tecnica con riferimento al Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e al POR Sardegna, individuando le misure ed i progetti… ed individuando gli atti e le elaborazioni tecniche che devono essere attivati da parte dell’ente”); che dunque la redazione del progetto, ivi compreso lo studio di fattibilità finanziaria, rappresentava proprio quell’assistenza tecnica che la Infor si era impegnata a fornire; che non era rilevante che al momento della sottoscrizione della convenzione il bando del POR 2000-2006 non fosse stato ancora pubblicato, atteso che la convenzione non limitava la prestazione ai soli bandi già pubblicati e che il bando in discussione del 29 marzo 2002 era stato pubblicato nella vigenza del primo anno della convenzione, tanto che l’attività posta in essere dalla Infor aveva consentito alla Provincia di partecipare e di ottenere il finanziamento; che neppure era rilevante che nei successivi rinnovi si fosse prevista l’estensione della convenzione ad oggetti specifici e determinati, ciò dimostrando che quando si intendeva passare da un piano generale di consulenza all’elaborazione di un progetto specifico le parti lo avevano convenuto espressamente; che l’introduzione del progetto relativo alla candidatura Unesco confermava che laddove le parti ritenevano non compresa una certa prestazione nella convenzione originaria vi avevano fatto esplicito riferimento in sede di rinnovo della stessa.

E’ questa una interpretazione tra quelle possibili che la Corte ha seguito sulla base di un percorso motivazionale non scalfito dai rilievi della ricorrente che tendono, in realtà, a stimolare impropriamente un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, senza rivelare nè la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nè omissioni fattuali deducibili a norma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non riscontrandosi l’ipotesi della motivazione al di sotto del minimo costituzionale.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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