Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11084 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. un., 07/05/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C. (9276/09) – F.A. (9285/09) –

B.R.H. (9286/09) – C.G. (9288/09) – M.

F. (9292/09) – C.C. (9293/09) – D.

E. (9299/09) – N.C.S. (9302/09) –

O.L. (9308/09) – F.A. (9309/09) –

S.G. (9313/09) – T.M. (9314/09) – P.

A. (9316/09) – Z.G. (9317/09), elettivamente

domiciliati in ROMA, VICOLO DEL BUON CONSIGLIO 31, presso lo studio

degli avvocati GALDI EDOARDO, ISIDORI ENRICA, che li rappresentano e

difendono, per delega in calce ai rispettivi ricorsi;

– ricorrenti –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, intimato per tutti i ricorsi, ad

eccezione dell’r.g. n. 9302/09, per il quale è elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; per

regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ai giudizi

pendenti nn. 9868/06, 10739/06, 10732/06, 10738/06, 9873/06,

10735/06, 10729/06, 10730/06, 9875/06, 10741/06, 10740/06, 9871/06,

10731/06, 10733/06, tutti del Tribunale Amministrativo regionale di

ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2010 dal Consigliere dott. Filippo CURCURUTO;

lette le conclusioni scritte dall’Avvocato Generale Dott. Antonio

MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.C., C.G., M.F., C.C., D.E., O.L., F.A., C.S.N., T.M., S.G., P.A., Z.G., B. R.H., F.A., dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno partecipato al concorso interno per soli titoli indetto dal datore di lavoro per la copertura di 162 posti di dirigente di ricerca di 1^ livello, distribuiti su diverse aree disciplinari, ottenendo un punteggio non utile per esser inseriti nella graduatoria dei vincitori.

Essi hanno quindi impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria dinanzi al giudice amministrativo e chiedono ora a questa Corte, con separati ricorsi, di regolare la giurisdizione.

Il CNR è rimasto intimato.

Il P.G. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi propongono alla Corte, in relazione alla medesima procedura concorsuale, la stessa questione di diritto.

Quindi essi possono essere riuniti e decisi con un’unica ordinanza, in applicazione del principio secondo cui l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un 18125/2005).

La questione di giurisdizione ora sottoposta alla Corte è stata già decisa con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cass. S.U. 3957/2010; v. anche Cass. S.U. 21558/2009) e tale soluzione merita di essere qui riconfermata, per le ragioni che seguono. In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, “per procedure concorsuali di assunzione” ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè” ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell’interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell’indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicchè in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all’altra, ma nell’ambito della stessa aerea (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l’amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. (Cass. Sez. Un. 220/2007; sostanzialmente conformi, fra le altre, Cass. Sez. Un. 2288/2008; 3051/2009).

Il concorso in relazione al quale è sorta la controversia è stato bandito dal CNR sulla base di quanto previsto dall’art. 64, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998 – 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999, stipulato il 21 febbraio 2002.

Benchè tale contratto non risulti depositato in atti, deve escludersi che il ricorso sia improcedibile. Come recentemente statuito da queste Sezioni unite, infatti, l’improcedibilità del ricorso per Cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole; con il peculiare procedimento formativo e di pubblicità, l’esigenza di certezza e di conoscenza del contratto collettivo di diritto pubblico da parte del giudice già era assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 4), sicchè la previsione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 deve riferirsi ai contratti collettivi di diritto comune. (Cass. Sez. un. 23329/2009;

contra Cass. 15815/2009). Per quanto di rilievo, la disposizione contrattuale sopra cit. dispone testualmente che: “1. Gli Enti che rilevino situazioni di anomala carenza di opportunità di sviluppo professionale, da accertare in base all’elemento oggettivo della permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli 3^ e 2^, debbono attivare, per l’accesso, rispettivamente, al 2^ e 1^ livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell’ambito della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello, procedure concorsuali distinte in quanto aperte:

a) l’una a tutta la comunità scientifica;

b) l’altra a ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso”.

I livelli richiamati nella disposizione contrattuale sono quelli previsti dal D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 recante “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988 – 1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9”.

Nell’art. 13 di tale D.P.R., rubricato come “Ordinamento del personale” si legge al comma 1 che “1. In applicazione della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9, l’ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione è articolato su 10 livelli professionali secondo la collocazione dei profili professionali (riportati nell’allegato n. 1, quale parte integrante del presente accordo) di cui all’annessa tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo”.

Il comma 3 del citato articolo, dispone testualmente, per quel che interessa: “3. Accesso e progressione di livello.

a) Per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, per ognuno dei quali non è ammessa mobilità da altri profili, l’accesso ad ognuno dei livelli 1^, 2^ e 3^ è previsto esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale”.

L’allegato 1, richiamato nell’art. 13 colloca il dirigente di ricerca in posizione apicale, prevedendo testualmente: 1^ livello professionale – Dirigente di ricerca. Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.

Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di età previsti dalla vigente normativa”. I requisiti per l’inquadramento nella qualifica escludono che essa possa venir considerata quale mero sviluppo retributivo di posizioni inferiori o possa esser collocata in un’area omogenea con altre qualifiche. La caratteristica fondamentale dei dipendenti inquadrati in essa è la partecipazione da protagonisti allo sviluppo del dibattito scientifico nell’ambito dei rispettivi campi di interesse, caratterizzata da quello che ivi sostanzialmente conta, ossia la novità rilevante del contributo.

Le disposizioni in materia di accesso al livello appaiono collegate a tali peculiari caratteristiche professionali e contribuiscono a loro volta, con la circolarltà propria delle operazioni di ermeneutica anche contrattuale, a meglio individuare queste ultime. La selezione concorsuale nazionale apre infatti l’accesso a tutti i membri della comunità scientifica interessati. La competizione avviene sulla base dei titoli, ossia di ciò che rileva per accertare la qualità della ricerca. Non entrano in gioco i limiti di età, perchè non coerenti con l’indicato criterio selettivo fondamentale.

Le modalità così evidenziate valgono come indice della specifica collocazione del livello, quindi il loro rilievo non è sminuito dalla circostanza che nel caso di specie l’art. 64 del contratto collettivo abbia riservato agli interni la selezione concorsuale, Del resto, la stessa disposizione contrattuale attesta la peculiarità della posizione professionale in questione impegnando l’ente a bandire, oltre quella riservata al personale interno, selezioni concorsuali aperte “a tutta la comunità scientifica”. In base alle norme legali e contrattuali applicabili in relazione alla data della controversia, deve quindi ritenersi che il 1^ livello professionale di dirigente di ricerca non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell’ambito di un’area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l’accesso alla quale integra una modalità di progressione verticale.

Tale conclusione è consentita anche quando non siano previste aree di inquadramento separate e gerarchicamente collocate, essendo necessario valorizzare in tal caso gli elementi che all’interno di una classificazione unica consentono di individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l’ingresso nei quali equivalga al passaggio da un’area inferiore ad una superiore. Sulla base di tali considerazioni, deve esser dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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