Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11084 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.05/05/2017), n. 11084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12810/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2320/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva respinto l’appello principale di B.G., in proprio e quale legale rappresentante della B. Impianti s.r.l., ed accolto solo parzialmente l’appello incidentale dell’Ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Parma. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti contro taluni avvisi di accertamento IRPEF, per gli anni 2005 – 2009, IRAP e IRES per gli anni 2005 – 2008;
che, nella decisione impugnata, per quel che ancora interessa, la CTR ha confermato, in punto esclusione delle sanzioni a carico del B., la decisione dei primi giudici circa la complessità della fattispecie, idonea a determinare il convincimento del contribuente di aver operato nei limiti fissati dalla legge.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: posto che il contribuente si era avvalso della definizione agevolata, non sarebbe stato più consentito rimettere in discussione in sede giudiziale l’intervenuta definizione di pendenze tributarie;
che gli intimati non si sono costituiti;
che la doglianza è fondata;
che, nella specie, la CTR ha escluso la debenza delle sanzioni, senza considerare l’eventuale definizione agevolata dedotta dall’Ufficio sia in primo, sia in secondo grado (Sez. 6-5, n. 18740 del 22/09/2015; Sez. 5, n. 26740 del 29/11/2013); che, pertanto, il ricorso va accolto;
che il giudice del rinvio dovrà valutare se vi è stata oppure no richiesta di definizione agevolata.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017