Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11083 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. III, 27/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29155/2019 proposto da:

K.J., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO

NERI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1419/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.J., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di aver lasciato il Bangladesh per l’impossibilità di mantenersi economicamente, data la situazione di grande disagio socioculturale presente nel paese. Ha raccontato di aver preso in prestito dei soldi dalla zia con interessi usurai per poter partire per Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento K.J. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Milano, che con ordinanza del 19 febbraio 2018 rigettò il reclamo.

11 Tribunale ritenne:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1419/2019 pubblicata il 28/03/2019.

4. Tale pronuncia è stata impugnata per cassazione da K.J., con ricorso fondato su un quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il danno grave temuto dal richiedente rilevi solamente se proveniente da soggetto pubblico e che sarebbe irrilevante la natura economica dei fatti che hanno causato il timore di subire un danno grave.

Il motivo è infondato.

I giudici di merito hanno ritenuto infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria con una motivazione insindacabile in questa sede. Hanno difatti ricondotto il timore di rimpatrio ad un piano meramente privatistico di natura economica, circostanza che non rientra nei presupposti per il rilascio di tale forma di protezione. In merito poi alla condizione presente in Bangladesh, la Corte d’appello ha escluso la presenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata sulla base di rapporti come Europa Commissione Human Aid and Civil protection 2017 sul Bangladesh. Dunque, i giudici hanno escluso la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere tale forma di protezione.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3” in quanto i giudici di merito non avrebbero utilizzato fonti ufficiali per attingere informazioni in merito alla situazione presente in Bangladesh.

Il motivo è assorbito dal precedente ed inoltre il ricorrente non allega fonti diverse e più recenti rispetto a quelle indicate nella sentenza impugnata.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, in quanto i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione la rettifica delle generalità del ricorrente, circostanza che avrebbe comportato un giudizio differente.

Il motivo è infondato, in quanto non coglie la ratio decidendi della decisione.

I giudici di merito hanno negato il riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione internazionale non già e non solo per le contraddizioni in merito alle generalità del richiedente, quanto invece per la mancanza dei presupposti necessari per riconoscere la protezione sussidiaria o umanitaria. Inoltre la valutazione dei requisiti necessari per il rilascio di un permesso è una valutazione che rientra nella piena autonomia del giudice. E nel caso di specie la motivazione è scevra di qualsivoglia vizio logico-giuridico.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 10 Cost., comma 3, art. 8 CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Si duole della mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della documentazione riguardante l’integrazione in Italia del richiedente.

Il motivo è infondato.

La deduzione dell’avvenuto inserimento lavorativo nel nostro Paese del richiedente e da sola giuridicamente insufficiente ai fini del giudizio di comparazione per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in assenza di una situazione di vulnerabilità. che, per quanto detto, deve dipendere dal rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (che nel caso di specie e stata solo genericamente dedotta), condizione che non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli. I giudici, con una motivazione scevra da vizi giuridico formali hanno ritenuto, anche in questo caso, assenti i presupposti per il rilascio del permesso umanitario non ravvisando un rischio di veder pregiudicati i diritti fondamentali del richiedente e constatando l’assenza di una situazione di vulnerabilità.

6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso.

6.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA