Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11083 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

MC Calcestruzzi s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Molise n. 40/2008/04 depositata il 19/6/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da MC Calcestruzzi s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 158/04/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per recupero credito di imposta relativo all’anno 2001. La CTR riteneva l’illegittimità dell’atto in quanto privo dell’allegato cui faceva riferimento, nonchè perchè relativo ad un anno oggetto di definizione automatica.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 laddove la CTR ha ritenuto la illegittimità dell’avviso per la mancata allegazione del processo verbale. Tale allegazione non sarebbe necessaria essendo tale atto già conosciuto al contribuente.

La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; Sentenza n. 25721 del 09/12/2009) secondo cui la motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. H con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 nella parte in cui la CTR ha ritenuto che il procedimento per il recupero del credito di imposta non rientri tra le disposizioni previste dal D.P.R. 600/773 in materia di accertamento.

La censura è fondata alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 4968 del 03/02/2009) secondo cui gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione.

Con quarto motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 laddove la CTR ha ritenuto che la definizione automatica renderebbe intangibile il credito di imposta.

La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 375 del 12/01/2009) secondo cui, in tema di condono fiscale, la previsione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell’IVA e l’Ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso- omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione sulla circostanza che gli investimenti effettuati per l’anno 2001 fossero stati certificati solo da computo metrico, come dedotto dall’Ufficio con l’atto di appello-.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA