Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11083 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. un., 07/05/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.L. (9272/09) – F.A. (9277/09) – F.

C. (9281/09) – G.P. (9287/09) – C.R.

(9295/09) – M.A.G. (9298/09) – D.M.A.

(9300/09) – D.A. (9303/09) – E.R.

(9304/09) – O.S. (9306/09) – F.N.

(9307/09) – P.V. (9310/09) – Q.L.

G. (9312/09), elettivamente domiciliati in ROMA, VICOLO DEL

BUON CONSIGLIO 31, presso lo studio degli avvocati GALDI EDOARDO,

ISIDORI ENRICA, che li rappresentano e difendono, per delega in calce

ai rispettivi ricorsi;

– ricorrenti –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, intimato per tutti i ricorsi, ad

eccezione dell’r.g. n. 9304/09, per il quale è elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; per

regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ai giudizi

pendenti nn. 9866/06. 9869/06, 9862/06, 9859/06, 9867/06, 10734/06,

9865/09, 9870/06, 6204/06, 9863/06. 9864/06, 10737/06, 9874/06, tutti

del Tribunale Amministrativo regionale di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;

lette le conclusioni scritte dall’Avvocato Generale Dott. Antonio

MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.N., F.A., O.S., D.A., D.M.A., C.R., G.P., F.C., Q.L.G., M.A.G., P.V., A.L., ed R.E., dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno partecipato al concorso interno per titoli ed esami indetto dal datore di lavoro per la copertura di 277 posti di primo ricercatore, distribuiti su diverse aree disciplinari, ottenendo un punteggio non utile per esser inseriti nella graduatoria dei vincitori.

Essi hanno quindi impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria dinanzi al giudice amministrativo e chiedono ora a questa Corte, con separati ricorsi, di regolare la giurisdizione.

Il CNR ha depositato controricorso, chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi propongono alla Corte, in relazione alla medesima procedura concorsuale, la stessa questione di diritto.

Quindi essi possono essere riuniti e decisi con un’unica ordinanza, in applicazione del principio secondo cui l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un 18125/2005).

La specifica questione ora sottoposta alla Corte è stata già decisa con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo da Cass. S.U. 21558/2009 (in argomento v. anche Cass. S.U. 3957/20109) e tale soluzione merita di essere qui riconfermata, facendo sintetico riferimento alle ragioni di detta sentenza.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai costantemente orientata nel senso che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, “per procedure concorsuali di assunzione” ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad un posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso. Alla stregua dell’interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell’indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicchè in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all’altra, ma nell’ambito della stessa aerea (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l’amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. (Cass. Sez. Un. 220/2007; sostanzialmente conformi, fra le altre, Cass. Sez. Un. 2288/2008; 3051/2009).

Il concorso in relazione al quale è sorta la controversia è stato bandito dal CNR il 9 giugno 2004 sulla base di quanto previsto dall’art. 64, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998 – 2001 ed il biennio economico 1998 – 1999, stipulato il 21 febbraio 2002. Quindi devono ritenersi privi di rilievo i riferimenti fatti nel controricorso al successivo CCNL 2002- 2005 sottoscritto il 7 aprile 2006 Benchè il CCNL 21 febbraio 2002 non risulti depositato in atti, deve escludersi che il ricorso sia improcedibile. Come recentemente statuito da queste Sezioni unite, infatti, l’improcedibilità del ricorso per Cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorchè la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole; con il peculiare procedimento formativo e di pubblicità, l’esigenza di certezza e di conoscenza del contratto collettivo di diritto pubblico da parte del giudice già era assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 4), sicchè la previsione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve riferirsi ai contratti collettivi di diritto comune. (Cass. Sez. un. 23329/2009;

contra Cass. 15815/2009).

Il cit. art. 64 del CCNL 21 febbraio 2002, cit., come tutti i precedenti, non ha modificato la disciplina del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (“Recepimento delle norme risultanti dall’accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9”).

L’art. 13, comma 3, lett. a) del suddetto decreto – che regola, come detto nella rubrica, il regolamento del personale – contempla tre livelli di ricercatori, ciascuno dei quali deve ritenersi configurare una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico.

Tutto ciò emerge chiaramente anche dal disposto dal successivo art. 14, commi 12 e 13 – che fanno rispettivamente riferimento ad inquadramento in una fascia iniziale del profilo di ricercatore e ed in una seconda fascia del profilo di primo ricercatore (oltre che ai diversi titoli richiesti per la formulazione delle graduatorie per i livelli apicali di ciascun profilo) – nonchè dal contenuto delle tabelle allegate al citato decreto che attestano, per quanto attiene al settore di ricerca, una classificazione articolata in tre distinte categorie (dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori).

Nè in senso contrario avviso vale addurre, come è stato sostenuto dal contro ricorrente, con il già menzionato richiamo del CCNL 7 aprile 2006, che nel caso di specie i diversi profili professionali interessati attengono ad un’unica professionalità e ad un unico organico.

Queste Sezioni Unite dopo avere premesso che è stato introdotta per legge una nozione di area -quale insieme di posizioni professionali associato a plurime qualifiche, anche di diverso livello ma connotate di elementi di omogeneità – hanno anche precisato come al giudice vada però sempre riconosciuto il potere di verificare se, al di là delle parole adoperate dagli stipulanti del contratto, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppur differenziati in livelli, siano riconducibili ad un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono, sicchè il passaggio da un’area all’altra configuri una novazione del rapporto, ricollegandosi ad un diverso grado di autonomia e responsabilità del dipendente (Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009 n. 3051 cit.), ed hanno anche ricordato – in una fattispecie relativa al comparto della Università in cui si è ritenuto che la progressione verticale si realizza con il passaggio da una categoria all’altra – come la giurisprudenza di legittimità abbia nel riparto della giurisdizione in materia di concorso fatto riferimento ai principi fissati dalla Corte Costituzionale affermando che, in un sistema dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, che non prevede più carriere, il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce accesso ad “un nuovo posto di lavoro”, che giustifica l’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale, coerentemente con la prospettiva imposta dall’art. 97 Cost. (così Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008 n. 2288).

Quindi essendosi nella fattispecie in esame in presenza di un passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo – che richiede una diversa e più completa professionalità, un bagaglio di maggiore esperienze nonchè più accentuate responsabilità, come è dimostrato dallo inserimento in diverse fasce dei ricercatori e della definizione dell’organico a secondo di ciascuna fascia – va dichiarata ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, e successive modificazioni) la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale va rimessa la presente controversia, per essersi in presenza di un concorso che è stato bandito per il passaggio da una categoria ad un’altra di ricercatori, che prestano la loro attività presso un ente pubblico.

Ricorrono giusti motivi – tenuto conto della natura delle problematiche esaminate e della complessità e novità di alcune di esse – per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;

compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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