Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11082 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. III, 27/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28482/2019 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 732,

presso lo studio dell’avvocato ELVIRA RICCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIULIO CALABRETTA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2685/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza n. 2685/2019, pubblicata il 17/06/2019, della Corte di Appello di Milano che ha rigettato il riconoscimento della protezione internazionale in quanto:

a) infondata la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, mancando i presupposti necessari;

b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, non sussistendo un pericolo di danno grave alla persona nel caso di rientro in patria;

c) infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non trovandosi il richiedente in una condizione di particolare vulnerabilità e non avendo egli dimostrato un effettivo percorso di integrazione in Italia;

2. Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non aver la sentenza della Corte collegiale applicato nella specie il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle S.U. con sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.lgs. n. 251 del 2007 art. 3, quantomeno sulla scorta del materiale raccolto d’ufficio all’atto della presentazione dell’istanza di protezione internazionale formalizzata con la redazione del modello “c3″ e omettendo qualsiasi valutazione sulla situazione oggettiva del richiedente, attinente alla situazione del paese d’origine e in violazione del principio del non refoulement”.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione D.Lgs. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.

Si duole del mancato riconoscimento da parte della Corte d’appello della sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata che sarebbe presente in Pakistan.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”.

giudici di merito avrebbero erroneamente valutato l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in particolare in merito ai seri motivi che avrebbero costretto il richiedente ad abbandonare il suo paese d’origine.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’assenza di alcun apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, fatta eccezione per le ipotesi in cui quest’ultimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività o ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale”.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, mancando completamente l’esposizione del fatto.

Così come è stato osservato, la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente si limiti a una brevissima e insufficiente narrativa della vicenda processuale, integrandone il contenuto mediante “spillatura” al ricorso di copia della sentenza impugnata, in quanto lo scopo della disposizione consiste nel permettere l’immediata percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere ad altri atti del processo, sia pure allegati al ricorso, dal che consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione redatto in tali forme (Cass. n. 15180 del 23/6/2010). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti mancando completamente l’esposizione dei fatti di causa ed è pertanto inammissibile.

4. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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