Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11082 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Marcianise, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al viale Pola n. 9, presso lo studio

dell’avv. Santonastaso Domenico, dal quale è rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., elett.te dom.to in Roma, Piazza Capri, n. 20,

presso lo studio dell’avv. Ricciardi Anna, rapp.to e difeso dall’avv.

Ricciardi Gennaro, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 503/1/08 depositata il 24/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata, che ha concluso aderendo alla

relazione.0

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.A. contro il Comune di Marcianise è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Caserta n. 304/2/2007 che aveva accolto il ricorso del R. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memorie. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente, in quanto notificato, in violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1, solo a lui personalmente, anzichè nel domicilio eletto per il giudizio di secondo grado; la irregolarità formale della notifica, infatti, deve ritenersi sanata ex tunc dall’avvenuta costituzione in giudizio del resistente, secondo il principio generale ricavabile dall’articolo 156 c.p.c., comma 3, e dall’art. 160 c.p.c., applicabili anche al giudizio di legittimità (Sentenza n. 22587 del 20/10/2006).

Sempre in via preliminare va affermata la ritualità della procura conferita all’avv. Santonastaso, benchè priva di data e di specifico riferimento al giudizio per cassazione. Quanto alla data, può presumersi la contestualità della stessa all’atto per il quale è stata conferita; l’anteriorità riguardo alla notificazione dell’atto può inoltre essere desunta anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci come la riproduzione a margine della copia notificata all’intimato (Sez. 1, Sentenza n. 6301 del 16/03/2007).

Quanto infine alla mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità, si osserva che il mandato apposto a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso (Cass. 17/12/2009 n, 26504).

Nel merito, con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 laddove la CTR ha ritenuto che, in caso di procedura espropriativa, il possessore del bene sia legittimato passivo al pagamento dell’ICI. La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 4753 del 26/02/2010; sez. 1, Sentenza n. 21433 del 12/10/2007) secondo cui, in tema di espropriazioni, l’occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile in quanto il bene, finchè non interviene il decreto di esproprio o comunque l’ablazione, continua ad appartenere a lui – tanto che per tal motivo gli si riconosce un’indennità per l’occupazione – mentre nell’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriando, manca l’animus rem sibi habendi”, onde lo stesso è un mero detentore Ne consegue che il proprietario è soggetto passivo dell’ICI ed è, quindi, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l’immobile è detenuto da terzi.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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