Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11082 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9237/2016 proposto da:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza,

elettivamente domiciliato in Roma, via Eugenio Chiesa 55, presso

l’avvocato Roberto Scetti, e rappresentato e difeso dall’avvocato

Ernesto Scola, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimato –

e contro

Di.Ma.An., D.M.D., D.M.I.,

domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato

Giovanni B. Policastri lo forza di procura speciale in calce ai

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1226/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 31/3/2010 D.M.D., An., I. e A. (quest’ultimo non più proprietario del terreno me menzionato nel decreto di espropriazione redatto secondo le risultanze catastali) hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (di seguito, semplicemente, Consorzio), proponendo opposizione alla stima avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione con riferimento ad un terreno sito in (OMISSIS) (foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS)) espropriato loro con decreto del 14/9/2005, rettificato il 10/10/2005, per la realizzazione di insediamenti produttivi nell’agglomerato di (OMISSIS), lamentando l’irrisorietà dell’indennità provvisoria, non comprensiva dei danni cagionati al raccolto del fondo, nè dell’indennità spettante a D.M.D., fittavolo e coltivatore diretto del fondo.

Si è costituito in giudizio il Consorzio, eccependo l’incompetenza funzionale della Corte di appello, dando atto della determinazione dell’indennità definitiva di esproprio in data 24/9/2007, negando la qualità di coltivatore diretto e fittavolo di D.M.D., in realtà imprenditore agricolo, contestando la debenza dell’indennità di occupazione ed eccependo il difetto di giurisdizione della Corte di appello sulle domande risarcitorie, devolute al TAR di Reggio Calabria.

Esperta consulenza tecnica d’ufficio, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 5/10/2015, ha accolto l’opposizione e ha determinato l’indennità di esproprio nella somma di Euro 40.320,00, ordinando al Consorzio il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza rispetto a quanto già depositato, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio e ponendo a carico del Consorzio le spese di causa e di consulenza tecnica.

2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 5/4/2016 ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, svolgendo un motivo.

Con atto notificato il 6/5/2016 hanno proposto controricorso D.M.D., An. e I., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

D.M.A., pure intimato, non si è costituito in giudizio.

I controricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89.

1.1. Il ricorrente osserva che la Corte di appello non aveva applicato la riduzione dell’indennità di espropriazione del 25%, come era previsto per gli interventi di riforma economico-sociale, trattandosi di procedura di esproprio finalizzata a favorire l’industrializzazione, affermando che il piano ASI, in difetto di indicazioni in tal senso nella dichiarazione di pubblica utilità o in idonea fonte normativa non era destinato ad attuare una riforma economico sociale.

Non era stato così considerato il ruolo rivestito dai Consorzi per lo sviluppo industriale, enti di diritto pubblico, per l’industrializzazione del Paese, tenuto conto del c.d. Testo Unico per il Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), nè l’inquadramento del piano ASI nella pianificazione generale ai sensi dell’art. 51, comma 6, del T.U., che li assimila al piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge urbanistica.

1.2. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), prevede la riduzione del 25% dell’espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale.

A norma della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 90, tali disposizioni si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso; la predetta norma intertemporale sancisce la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi (Sez. un., 28/10/2009, n. 22756; Sez. 1, 18/08/2017, n. 20177; Sez. 1, 13/04/2015, n. 7417).

1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, deve riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Sez. 1, n. 1621 del 28/01/2016, Rv. 638750-01; Sez. 1, n. 2774 del 23/02/2012, Rv. 621306-01; Sez. 1, 28/1/2011, n. 2100).

Tale principio è stato recentemente ribadito con l’ordinanza della Sez. 1, 06/04/2018 n. 8485, ove è stato escluso che l’inquadramento della procedura espropriativa nel piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale redatti a cura di un Consorzio per lo sviluppo industriale, produttivo ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 51, degli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, possa automaticamente configurare l’intervento come finalizzato alla riforma economico-sociale, in difetto di esplicito riconoscimento normativo.

2. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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