Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11081 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Barsanti Trasporti s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via della Consulta, presso lo studio

dell’avv. Mancini Antonio, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Matteo Calvario, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Bentivoglio, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma , alla via G. Camozzi 1 , presso lo studio

dell’avv. Giuffrè Adriano, rapp.to e difeso dall’avv. Bonetti Paolo,

giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia e Romagna n. 70/2008/11 depositata il

10/12/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Barsanti Trasporti s.r.l. contro il Comune di Bentivoglio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Bologna 212/10/2007 che aveva respinto il ricorso della società medesima avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) smaltimento rifiuti relative agli anni 1997- 2003. La CTR ritenuta abbandonata e comunque ininfluente la questione di inammissibilità (per tardività) del ricorso introduttivo, motivava il rigetto dell’appello e la condanna alle spese sul rilievo che le censure della società erano “estranee ai vizi propri della cartella e/o della sua notificazione”. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio; la causa è stata quindi rimessa al Primo Presidente a seguito di istanza ex art. 139 disp. att. c.p.c.;

restituita la causa alla sezione, non ravvisandosi ragioni per la trattazione davanti alle SS.UU., il presidente ha fissato l’udienza del 19/4/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo ( con cui deduce violazione e falsa applicazione D.Lgs. 31 dicembre 1994, n. 546, artt. 15, 56; art. 112 c.p.c, art. 111 Cost. e art. 3 Cost.) la ricorrente assume che CTR avrebbe omesso la pronuncia sulla eccezione di tempestività del ricorso formulata in primo grado dal Comune di Bentivoglio. Formula i quesiti di diritto: “dica il supremo collegio che la risoluzione dell’eccezione di tardività del ricorso non può dirsi ininfluente per la decisione della causa; che l’abbandono dell’eccezione non annulla l’interesse della società e del giudice alla pronuncia sulla tempestività e ritualità del ricorso; che la soluzione della questione preliminare di rito non può non incidere sulla ripartizione delle spese in osservanza del principio della soccombenza”.

Con secondo motivo ( con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 35, lett. D e art. 43, commi 1 e 2; D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3) la ricorrente afferma che il Comuni non potrebbero eseguire la raccolta dei rifiuti da imballaggi terziari nelle modalità per le quali i medesimi sono tenuti ad effettuare la raccolta smaltimento degli urbani; di assoggettare a tassazione l’area in cui si producono i rifiuti di quella qualità. Formula il quesito di diritto: ” Dica il Supremo Collegio che il Comune non detiene il potere corrispondente per trattare i rifiuti da imballaggi terziari come gli urbani e di immetterli nel normale circuito di raccolta al cui servizio è di regola preposto”.

Con terzo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38, 60, 61 e 62; artt. 1343, 2043 cod. civ.) la ricorrente afferma che il Comune avrebbe posto in essere un’attività di accertamento a cui non legittimato. Formula il quesito di diritto: “dica il supremo collegio che le aree in cui si producono rifiuti da imballaggi terziari devono restare escluse dalla base imponibile Tarsu; che in carenza delle potestà di accertamento la società non era obbligata ad opporre l’atto inesistente e non idoneo a produrre un qualsiasi effetto; che la omessa opposizione dell’atto illecito non comporta preclusione ad opporre il ruolo e le cartelle che dovessero seguire”.

Con quarto motivo (con cui deduce: “violazione e falsa applicazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19) la ricorrente assume che la notifica dell’atto illegittimo e viziato da inesistenza non determinerebbe l’obbligo a carico del destinatario di opporlo.

La CTR avrebbe ipotizzato una preclusione che non si ricava dalla norma.

Formula il quesito di diritto: “Dica il supremo collegio che il ruolo può essere sempre impugnato se è il mezzo per cui si fa valere una pretesa illecita”.

Il ricorso va rigettato. Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili. Ne consegue l’applicabilità al ricorso in questione, proposto avverso una sentenza della CTR depositata il 10/12/2008, anche del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

Ciò premesso, va rilevato che i quesiti di diritto – di cui all’art. 366 bis c.p.c. – sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). Nè a tali carenze può supplirsi desumendo il quesito di diritto dal motivo poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed auto sufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale , delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA