Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11081 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO – INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA, via IV NOVEMBRE n.
144, presso lo studio degli Avvocati RASPANTI RITA e LA PECCERELLA
LUIGI, che lo rappresentano e difendono per procura speciale notaio
C.F. Tuccari di Roma del 31.10.2007 rep. N. 74574;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.zza
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI
DOMENICO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al
ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1603/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 26/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
C.G., già titolare di rendita per malattia professionale concessa nel 1985 con decorrenza 24.3.84, dopo la revisione in sede amministrativa che aveva fissato definitivamente la rendita nella misura del 30%, ricorreva al giudice del lavoro di Brindisi chiedendo che venisse accertata una percentuale maggiore.
Rigettata la domanda, l’assicurato proponeva appello contestando l’accertamento medico legale. Espletata nuova consulenza tecnica, la Corte d’appello di Lecce (sentenza pubblicata il 26.06.07 accoglieva l’impugnazione e fissava la rendita nella misura del 45 % a decorrere dall’1.11.05, condannando l’INAIL ad adeguare la prestazione in tali limiti.
L’INAIL proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137, comma 6, rilevando che la Corte di merito aveva fissato la rendita sulla base di un peggioramento delle condizioni fisiche dell’assicurato intervenuto dopo il decorso del quindicennio dalla costituzione della rendita stessa.
L’assicurato depositava procura ma non svolgeva attività difensiva.
Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.
Il ricorso è fondato.
Il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137, nel regolare le modalità di revisione della rendita di inabilità da malattia professionale, prevede che la prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’inabilità temporanea, che quelle successive non possono essere richieste o disposte a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, “mentre l’ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita” (comma 6).
La decorrenza del quindicennio da luogo a presunzione assoluta di consolidamento dell’inabilità, che si verifica ove l’assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni e l’Istituto, nello stesso termine, non abbia attivato il procedimento di revisione della medesima inabilità (comma 7).
Nel caso di specie, l’assicurato godeva della rendita dal giorno 2.3.84 e il grado di inabilità fu sottoposto a revisione nel 2001, per essere definitivamente fissato nella misura del 30%. Con il ricorso al giudice del lavoro detto assicurato contestò tale accertamento sostenendo di essere affetto da inabilità di grado superiore.
Il giudice di appello, nell’accogliere l’impugnazione e nel modificare il grado di inabilità al 45 % non ha tenuto conto che l’inabilità con il quindicesimo anno si era consolidata ed ha preso in considerazione lo stato soggettivo dell’assicurato al novembre 2005, in momento successivo alla maturazione del quindicennio, non considerando che la domanda di cui era investito era quella di accertare se la valutazione effettuata dall’INAIL alla scadenza del quindicennio fosse o meno corretta. Nella sostanza, dunque, il giudice ha concesso l’aggravamento sulla base dello stato soggettivo dell’assicurato come accertato successivamente alla maturazione del quindicennio, così non facendo corretta applicazione del richiamato art. 137.
Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo dal giudice di merito posto in dubbio che nel 2001, al momento della revisione quindecennale, il grado di inabilità fosse effettivamente del 30%, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettarsi la domanda.
Nulla deve provvedersi per le spese di tutto il giudizio, avendo la controversia contenuto previdenziale ed essendo iniziata prima dell’ottobre 2003.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010