Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11081 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11079/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ALESSANDRO DEBONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Friuli Venezia Giulia, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.D. dell’avviso di accertamento con il quali era stato rettificato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, il reddito dichiarato nell’anno 2007 ai fini dell’Iperf, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole decisione di primo grado, dichiarava la nullità dell’atto impositivo impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il contro ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge è manifestamente fondato alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 24283/2015 la quale, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ha statuito che non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”.

2. Con la stessa sentenza questa Corte ha, altresì, fugato la sussistenza dei dubbi di legittimità costituzionale, rilevati in controricorso.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia anche per l’esame dei motivi di appello ritenuti assorbiti e per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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