Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11080 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PIAZZA ANDREA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Direzione Generale), in persona del legale

rapprensentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO del 23/06/08, depositata il 07/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 62/24/08, depositata il 7 luglio 2008, in riforma della sentenza della CTP di Agrigento, rigettava il ricorso proposto da G.G. avverso la l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emesse a seguito del mancato pagamento del saldo (20%) del residuo credito erariale.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il contribuente sulla scorta di tre motivi. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. Il ricorso appare inammissibile per la carenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in base al quale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo (Cass. n. 15808/2008, 5660/2010).

Dall’intero contesto del ricorso non si evince, infatti, non essendo in alcun modo specificato, in relazione a quale tributo si assume esser stata negata la definizione dei carichi di ruolo pregressi, L. n. 289 del 2002, ex art. 12 precisazione necessaria tenuto conto che l’invocata disposizione va disapplicata, relativamente ai crediti per IVA, per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate (SU n. 3674/2010).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, perchè inammissibile”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente e in favore dell’intimata, e si liquidano in Euro 1.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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