Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1108 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 4893-2019 proposto da:

M.D., M.A., M.V., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA FRANZESE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASERTA, in persona dei legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA N. 72, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CASERTANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LIDIA GALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3153/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.A., M.D. e M.V., eredi di P.V., ricorrono per la cassazione della sentenza n. 3153/2018, emessa dalla Corte d’Appello di Napoli e resa pubblica il 26 giugno 2018, basandosi su tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Caserta, illustrato con memoria.

Il Tribunale di Caserta, con sentenza n. 377/2013, accoglieva la domanda con cui P.V. chiedeva al Comune di Caserta il risarcimento dei danni subiti dai fondo di sua proprietà a causa della trasformazione, per causa imputabile al Comune, del canale di scolo delle acque piovane che lo attraversava in una fogna a cielo aperto, avendo consentito l’immissione di acque luride provenienti dagli insediamenti abitativi sorti lungo la strada per (OMISSIS) e la provinciale di (OMISSIS). Condannava, per l’effetto, il Comune a corrispondere all’attrice Euro 30.200,00.

La Corte d’Appello di Napoli, investita del gravame dall’ente comunale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva l’appello, ritenendo non dimostrata da parte degli appellanti la natura del corso d’acqua e, quindi, la funzione di custode di esso assunta dai Comune.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “la nullità della sentenza o dei procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), all’ 74 disp. att. e trans. c.p.c.”, per “errata e/o omessa valutazione delle prove documentali esistenti nel fascicolo di primo grado di ufficio e nella produzione attorea”. In particolare, il giudice a quo si sarebbe limitato a supporre che l’appellante quando nell’atto di appello parlava dell’alveo si riferisse all’alveo posto a confine con i beni G., destinato anch’esso allo scolo delle acque, senza trovare a supporto di tale supposizione alcuna rispondenza nei fatti, nello stato dei luoghi e nella CTU, svolta in due fasi. Da quest’ultima, asseritamente non presa in considerazione dalla Corte d’Appello, sarebbe emersa, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, la titolarità dei rapporto passivo in capo al Comune di Caserta. In sintesi, la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare le ragioni di fatto e di diritto della decisione, e quanto alla CTU – che aveva inequivocabilmente ravvisato la responsabilità dei Comune per avere permesso la trasformazione di un canale adduttore di acque piovane in uno scolo fognario per tardiva ed inadeguata pianificazione e realizzazione dei servizi infrastrutturali da eseguirsi preliminarmente o quantomeno contestualmente allo sviluppo urbanistico – si era limitato ad affermare che nessuna indicazione quanto alla natura dei bene “può trarsi dalla CTU redatta in primo grado dall’ing. I., il quale, sul punto, non ha riferito alcun elemento utile per capire chi sia il custode dei canale”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione del giudicato interno sull’inammissibilità delle nuove produzioni documentali esibite dall’appellante e consistenti nella sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, non afferente ai caso di specie, e per omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla CTU, anche integrativa, che addebitava la responsabilità per danno ambientale ai Comune di Caserta e che quindi, confermava la legittimazione delle parti in causa.

3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione, erronea e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo omesso “la valutazione degli elementi di diritto atti alla dimostrazione della prova fornita ai fini della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa”.

4. I motivi possono essere fatti oggetto di un esame congiunto, atteso che, quantunque da prospettive diverse, il loro sforzo converge nei tentativo di contestare ii difetto di prova della legittimazione passiva del Comune di Caserta che la Corte d’Appello ha posto a base della propria decisione.

Pur nella sua estrema laconicità sotto il profilo motivazionale, la Corte d’Appello ha negato che detta prova fosse stata fornita da parte degli odierni ricorrenti, su cui gravava ii relativo onere, non essendovi stato da parte del Comune convenuto il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di detta relazione di custodia, giacchè il Comune di Caserta aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado proprio perchè lo aveva ritenuto custode dell’alveo oggetto dei giudizio, deducendo che esso non risultava iscritto nei beni immobili di proprietà comunale, bensì nei registri dei beni immobili di uso pubblico per natura, ed ha escluso che potesse desumersi dalla CTU alcun elemento utile per capire chi fosse ii custode dei bene. La Corte territoriale ha specificato: “non è il Comune di Caserta a dover dimostrare la natura dei corso d’acqua di cui si discute (e, dunque, di non essere lui tenuto alla custodia), ma sarebbe stato onere degli attori dimostrare l’esistenza dell’obbligo di custodia da cui ii tribunale ha fatto derivare la responsabilità del Comune. Ma questa prova non è stata data”.

Occorre, innanzitutto, ribadire, sebbene ciò non sia stato contestato dai ricorrenti, che la responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura dei custode, cioè dei titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia ii potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa.

4.1. Va, poi, rilevato:

– che lo sforzo di dimostrare la natura congetturale della conclusione tratta dalla Corte d’Appello circa il fatto che l’alveo posto a confine con i beni G. e il canale di scolo di acqua piovana fossero la stessa cosa non risulta efficace, perchè lo stesso giudice a quo ha ritenuto la circostanza comunque irrilevante ai fini dell’accertamento della titolarità della posizione soggettiva attiva e passiva;

– che la Corte d’Appello ha sì riassunto i motivi di appello formulati dal Comune, il quale lamentava che il bene fosse di proprietà demaniale e che la sua manutenzione e tutela spettassero alla Regione e deduceva che ciò risultava provato dalla sentenza n. 25/13 dei Tribunale Superiore delle Acque pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, ma, pur accogliendoli, ritenendoli fondati, non ha basato la sua decisione su quanto dedotto dal Comune in ordine al fatto che la custodia e la manutenzione dei bene spettassero alla Regione Campania, ma sul difetto di prova, da parte degli istanti, di uno degli elementi costitutivi della domanda che spettava a loro, in veste di attori, fornire; il che priva di rilievo la censura introdotta con ii motivo numero due avente ad oggetto la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche regionale.

4.2. La questione più delicata è se le CC.TT.UU., quella principale e quella integrativa, espletate in primo grado, fornissero informazioni utili a provare il ruolo di custode assunto dal Comune di Caserta.

Il primo rilievo da cui muovere è che la relazione del consulente tecnico, come stabilito da questa Corte, ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicchè così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, ii consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti. Orbene, gli spezzoni di CTU richiamati dai ricorrenti, che, secondo la prospettazione sviluppata avrebbero dovuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, fornire la prova del ruolo di custode in capo ai Comune, contengono valutazioni di carattere giuridico circa la ricorrenza di una responsabilità ambientale del Comune, ma non contengono un accertamento di fatto in ordine alla natura del bene o meglio in ordine al fatto che l’ente comunale ne avesse la custodia.

Gli stralci riferiti da parte ricorrente, al fine di dimostrare la valutazione di fatti specifici apprezzati in modo difforme rispetto all’evidenza oggettiva dal giudice a quo, confermano che la CTU dava atto che ii canale di scolo convogliava a cielo aperto non solo acque meteoriche, ma anche acque provenienti da scarichi di tipo domestico e che tale situazione determinava un inquinamento ambientale della zona ed, in particolare, della proprietà attorea, che il Comune non aveva realizzato opere infrastrutturali idonee nè un’adeguata rete fognaria e non aveva posto in essere le attività di gestione e controllo dei territorio tese all’annullamento dell’immissione in fogna di acque nere e che, quindi, doveva essere considerato responsabile del danno ambientale che ne era conseguito. Il che evidentemente, pur dando per scontata la relazione di custodia, non forniva elementi utili a dimostrare la natura del bene.

4.3. Nondimeno, essendo stata denunciata dai ricorrenti la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, questa Corte, in quanto giudice del fatto, ha potuto esaminare nella loro interezza le CC.TT.UU. allegate ai ricorso così come la sentenza di prime cure e ne ha dedotto che: a) la responsabilità del Comune di Caserta era stata individuata anche in ragione del fatto che esso avesse rilasciato autorizzazioni all’immissione di acque nere nei canale di scolo (p. 8 della CTU principale); b) che ii Tribunale aveva ritenuto, proprio argomentando sulla scorta della suddetta relazione tecnica, che il Comune fosse custode e tenutario dei canale e tenuto, quindi, alla corretta gestione ed utilizzo dello stesso, motivando in iure che la responsabilità ex art. 2051 c.c., si appunta in capo a colui che ha un effettivo potere materiale sulla res, indipendentemente dai fatto di esserne proprietario, potendo esserne anche solo possessore o detentore.

4.4. Tanto basta per ritenere che la sentenza della Corte d’Appello debba essere cassata.

Dalle superiori osservazioni risulta evidente che il giudice a quo non risulta aver reso intellegibile il percorso logico che lo ha indotto a ritenere che mancasse la prova del ruolo di custode in capo al Comune di Caserta. Il fatto che quest’ultimo avesse autorizzato alcuni insediamenti abitativi ad immettere acque nere nel canale di scolo non è stato preso in alcuna considerazione a tal fine, neanche, in ipotesi, per concludere nel senso dell’irrilevanza. La motivazione della Corte d’Appello sui punto si è limitata a richiamare la regola di distribuzione dell’onere della prova applicabile nel caso di responsabilità da cose in custodia, negando apoditticamente che essa fosse stata assolta dagli odierni ricorrenti, senza specificamente motivare le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le conclusioni del giudice di prime cure, discostandosene.

5. Il ricorso, dunque, nei limiti di cui in motivazione merita accoglimento. La sentenza impugnata è cassata per quanto di ragione, la controversia è rimessa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese dei presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie ii ricorso per quanto di ragione.

Cassa la decisione impugnata, rinvia la controversia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA