Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1108 del 20/01/2020
Cassazione civile sez. I, 20/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 20/01/2020), n.1108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – rel. Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23480/2018 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Don G.
Minzoni, 9 presso lo studio dell’avvocato Riccardo Luponio che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 27 luglio 2018, dichiara inammissibile il ricorso proposto da O.O., cittadino della Liberia, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha dichiarato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32-b-bis la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale o umanitaria proposta dall’interessato;
2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il richiedente ha ricevuto la notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale il 21 marzo 2018 ma ha depositato il ricorso solo in data 10 aprile 2018, ossia oltre il termine stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, che, nei casi contemplati dall’art. 28-bis, comma 2, come quello in oggetto, è dimidiato;
3. il ricorso di O.O. domanda la cassazione del suddetto decreto per un motivo; il Ministero dell’Interno resta intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con l’unico motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sottolineandosi che dalla motivazione del decreto impugnato non si comprende quale sia la reale causa per la quale il Tribunale ha ritenuto che il termine per proporre ricorso fosse, nella specie, dimidiato, tanto più che dall’esame di tutti i molteplici casi previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis nonchè dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 (peraltro non richiamato nel decreto de quo) risulta che la presente vicenda non rientra in alcuno di essi;
1.1. si sottolinea, in particolare, che il richiedente non è mai stato trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (cui si riferisce l’art. 6 cit.), ma si trovava in un centro di accoglienza quando ha ricevuto il decreto prefettizio di revoca, a partire dal 16 febbraio 2018, di tutte le misure di accoglienza a seguito di una condanna penale per la quale dopo una breve permanenza in carcere aveva patteggiato la pena ed era uscito dal carcere andando ad abitare a (OMISSIS);
2. il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte;
3. in base al D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 35-bis, comma 2, i termini previsti dal suddetto comma – quale è nella specie quello di trenta giorni per proporre ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale – sono ridotti della metà “nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6”;
4. nella specie, dal decreto impugnato non risulta che il ricorrente si trovasse, al momento della proposizione del ricorso in una delle situazioni previste dalle suindicate disposizioni, nè risulta che la manifesta infondatezza della domanda affermata dalla Commissione territoriale sia inclusa nell’ambito applicativo della suddetta particolare disciplina;
5. d’altra parte, non può dubitarsi che si tratta di un regime di stretta interpretazione, in quanto la riduzione del termine concesso, per il caso in esame, per l’impugnativa del provvedimento negativo della Commissione territoriale, incide sugli interessi che vengono in rilievo nei procedimenti in materia di protezione internazionale, aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, sul principio dell’effettività del ricorso al giudice, tutelato oltre che dall’art. 24 Cost. anche dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (vedi: Cass. 12 luglio 2019, n. 18860);
6. ne consegue che il decreto impugnato – che non risulta conforme ai suddetti principi – deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione che provvederà, anche a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020