Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1108 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1108 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 28714-2015 proposto da:
IZZO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE
CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato SERGIO FALCONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO RINA;

– ricorrenti contro
PERSICO GIUSEPPINA, AXA ASSICURAZIONI SPA;

intimate

avverso la sentenza n. 1726/2015 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Rilevato che:

Data pubblicazione: 18/01/2018

nel 2008 Gianluca Izzo convenne dinanzi al Giudice di Pace di
Sorrento Giuseppina Persico e la società Axa Assicurazioni S.p.A.,
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni causati
dalla prima allorché, per imperizia, urtò con il proprio veicolo il muro
perimetrale e la serranda di accesso ad un garage di proprietà

con sentenza n. 2808 del 2009 il Giudice di pace rigettò la domanda,
ritenendola non provata;
il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 6 maggio 2015 n. 1726,
rigettò il gravame proposto dal soccombente;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Gianluca
Izzo, con ricorso fondato su due motivi;
nessuno degli intimati si è difeso in questa sede;
Considerato che:
col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, nn. 3
e 5, c.p.c., sia che la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo
2054, comma primo, c.c.; sia che

essa avrebbe adottato una

motivazione “illogica e contraddittoria”;
nella parte in cui lamenta la violazione

di legge il motivo è

manifestamente inammissibile, per estraneità alla ratio decidendi;
il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda non perché non fosse
accertata la colpa di Giuseppina Persico, ma sul presupposto che
l’attore non avesse né provato, né allegato e descritto i danni
asseritamente patiti in conseguenza del sinistro;
di conseguenza, poiché l’articolo 2054 c.c. non disciplina la stima e la
liquidazione del danno, è inconferente il richiamo di tale norma da
parte del ricorrente, per la semplice ragione che di tale nonna il
Tribunale non ha fatto applicazione;

Ric. 2015 n. 28714 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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dell’attore;

nella parte in cui lamenta il vizio di “illogica e contraddittoria
motivazione” il motivo è del pari inammissibile, in quanto la illogicità
o la contraddittorietà della motivazione, per effetto della riforma
dell’articolo 360, in. 5, c.p.c., è sindacabile in sede di legittimità solo in
due casi: quando una motivazione manchi del tutto, ovvero quando sia

ricorrono nel caso di specie; le Sezioni Unite di questa Corte, infatti,
nel chiarire il senso del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., hanno stabilito
che per effetto della riforma “è denunciabile in cassa.zione solo l’anomalia

motivaRionale che si tramuta in violaRione di legge costitnionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vkio risulti dal
testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze
processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’a.spetto materiale e grafico”, nella “motivaRione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermnioni inconciliabili” e nella “motiva ione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficien.za” della motiva ione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830);
nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa
che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso

esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico
rappresentato sia stato comunque preso in considera ione dal giudice, ancorché
questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente
rilevanti”;
resta solo da aggiungere che il ricorrente, laddove lamenta (alle pagine
3 e 4 del proprio ricorso) che il Tribunale avrebbe malamente
interpretato le fotografie da lui depositate in atti, così come il
preventivo di riparazione del garage, richiede a questa Corte una
valutazione delle fonti di prova ulteriore e diversa rispetto a quella
Ric. 2015 n. 28714 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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assolutamente incomprensibile, e né l’una, né l’altra di tali ipotesi

compiuta dal giudice di merito, censura come noto non consentita
nella presente sede di legittimità;
col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c., ed avrebbe
comunque adottato una motivazione “omessa e insufficiente”;

avrebbe valutato in modo “superficiale” il materiale probatorio, ed in
particolare avrebbe mancato di mettere in relazione le fotografie ed il
preventivo di spesa da lui depositato con la deposizione testimoniale
del testimone Nicola Avellino;
il motivo è manifestamente inammissibile;
per quanto attiene la violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo è
inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta
come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato
espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma,
ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma
disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non
anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha
attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad
altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016>L~-

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per quanto attiene la violazione dell’art. 116 c.p.c., il motivo è
inammissibile in quanto la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad
integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di
merito disattenda tale principio in assenza di una deroga
normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente
apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un
diverso regime (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016)D.L ò

(A/T.

anche per quanto attiene la censura concernente la valutazione delle
prove, il motivo è manifestamente inammissibile, non essendo
Ric. 2015 n. 28714 sez. M3 – ud. 19-09-2017

nella illustrazione del motivo, il ricorrente spiega che il Tribunale

sindacabile in questa sede il giudizio di merito e la ricostruzione dei
fatti come compiuti dal Tribunale;
a quest’ultimo riguardo v’è in ogni caso da aggiungere che il ricorso,
nella parte in cui lamenta un sostanziale fraintendimento delle
dichiarazioni testimoniali da parte del Tribunale è inammissibile perché

violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.;
non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti
intimate;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
poter, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Gianluca
Izzo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

omette di trascrivere le deposizioni che si assumono fraintese, in

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