Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11079 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5439/2015 proposto da:

Laboratorio Analisi Biokemetron del Dr. V.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, V.le Giuseppe Mazzini 142, presso

lo studio dell’avvocato Vincenzo Alberto Pennisi e rappresentato e

difeso dall’avvocato Sergio Accetta, in forza di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Provinciale Catania, in persona del legale rapp.te

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico 66

presso lo studio dell’avvocato Francesco Consoli Xibilia e

rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Francesco Vitale, in

forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1651/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 25/10/2012 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (di seguito, semplicemente, ASP) ha proposto appello dinanzi alla Corte di appello di Catania avverso l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., emessa il 30/8/2012 dal Tribunale di Catania, che aveva accolto la domanda proposta dalla s.r.l. Laboratorio Analisi Biokemetron del Dott. V.M. (di seguito, semplicemente LAB), aveva perciò dichiarato illegittimo il recupero effettuato dall’ASP della somma di Euro 27.890,34, a titolo di applicazione sconti tariffari per l’anno 2008 ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), ed aveva condannato la ASP al rimborso della predetta somma alla LAB, con interessi commerciali ex D.Lgs. n. 231 del 2000 e spese di lite.

Si è costituita in giudizio l’appellata LAB, chiedendo il rigetto del gravarne, insistendo in subordine sulla domanda risarcitoria subordinata e ravvisando nella pronuncia di primo grado un errore materiale, quanto alla mancata liquidazione delle spese vive.

La Corte di appello di Catania con sentenza del 2/12/2004, in totale riforma del provvedimento impugnato, ha rigettato le domande tutte proposte dall’attrice LAB, a spese integralmente compensate per il doppio grado di giudizio.

La Corte territoriale ha ritenuto dirimente la ravvisata applicabilità nell’ambito regionale degli sconti tariffari di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o) – la cui legittimità costituzionale era stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2009 – norma di immediata applicazione anche nella Regione Sicilia, in quanto riconducibile ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La Corte di appello ha inoltre rimarcato che la relativa applicazione nella Regione Sicilia era stata prevista, dal Decreto Assessorile (di seguito semplicemente: d.a.) 29 agosto 2007, n. 1745, a far data dal 1/1/2007 e che poi, con il D.A. 28 settembre 2007, n. 1977, era stato sancito che le tariffe massime applicabili nel territorio della Regione Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dal 1/10/2007 erano quelle precisate del D.M. Salute 13 settembre 2006, art. 3, con l’applicazione dello sconto.

Quindi la Corte catanese ha dato atto della intervenuta adozione del provvedimento di sospensione del D.A. n. 1977 del 2007, da parte del Giudice Amministrativo e della susseguente adozione del D.A. 27 febbraio 2008, n. 336, che aveva previsto la reviviscenza dei valori tariffari vigenti prima del D.A. sospeso (e cioè quelle ex D.A. 11 dicembre 1997, n. 24059 e D.A. 29 dicembre 2005, n. 7104), ed ancora dell’emanazione dell’ulteriore D.A. n. 170 del 2013, che aveva ripristinato con effetto retroattivo il D.A. n. 1977 del 2007, a seguito della definizione del contenzioso amministrativo con rigetto dei ricorsi proposti avverso quest’ultimo D.A. e la cessazione degli effètti sospensivi scaturenti dal D.A. n. 366 del 2008; la Corte di appello ha, quindi, escluso che ciò comportasse una illegittima applicazione retroattiva di tariffe meno favorevoli per le strutture private accreditate, trattandosi di un provvedimento ricognitivo della cessazione dei presupposti che avevano giustificato l’adozione del D.A. n. 336 del 2008.

Sulla scorta della ricostruzione della normativa nazionale e dei provvedimenti adottati in sede regionale, la Corte territoriale ha ritenuto efficaci i valori tariffari previsti dal D.A. n. 1977 del 2007 ed applicabili gli sconti tariffari di cui sopra, ivi richiamati, e, quindi, corretto il recupero, (per la mancata applicazione degli sconti nel 2008) da parte dell’Azienda sanitaria degli importi corrispondenti e, conseguentemente, infondata la pretesa creditoria della struttura sanitaria privata.

2. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la LAB con atto notificato il 25/2/2015, svolgendo cinque motivi.

Con atto notificato il 28/4/2015 ha proposto controricorso l’ASP Catania, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La controricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta omessa pronuncia e nullità della sentenza impugnata.

1.1. La ricorrente, attrice in primo grado, aveva chiesto di accertare la stipulazione fra le parti del contratto di fornitura D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 8 quinquies, soggetto alle disposizioni di cui al decreto assessorile (di seguito: D.A.) 21 aprile 2008, n. 912, e pertanto di condannare l’ASP Catania al pagamento in suo favore della somma di Euro 27.890,34 a titolo contrattuale.

La Corte di appello si era concentrata sulla valenza delle pronunce del giudice amministrativo e aveva ignorato la domanda attorea a fondamento contrattuale, illustrata in citazione di primo grado nonchè in comparsa costitutiva e in comparsa conclusionale d’appello, secondo cui l’ultimo decreto emesso in materia di tariffe e vigente all’epoca della conclusione dei contratti ed esecuzione delle prestazioni era quello del 27/2/2008, che aveva ripristinato i prezzi per il pagamento delle prestazioni sanitarie fissati dal tariffario regionale di cui al D.A. 11 dicembre 1997.

Inoltre la determinazione della tariffa nazionale era stata effettuata al solo fine di stabilire il limite massimo del contributo nazionale a carico dello Stato e a favore delle singole Regioni, che restavano libere di applicare tariffe superiori che restavano a carico del bilancio della Regione.

Peraltro la Regione Sicilia non aveva gravato dell’onere il proprio bilancio regionale, avendo correlativamente ridotto il tetto di spesa per consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla Legge Finanziaria n. 296 del 2006.

In questo contesto era stato concluso tra le parti il contratto per il 2008 che prevedeva un numero ridotto di prestazioni inferiori rispetto al 2007 e la loro remunerazione ai valori tariffari di cui al D.A. 11 dicembre 1997.

1.2. Il vizio di omessa pronuncia e la violazione dell’arti 12 c.p.c. non sussistono.

La Corte territoriale ha implicitamente, ma inequivocabilmente, disatteso la prospettazione di parte attrice, con una pronuncia logicamente e giuridicamente con essa incompatibile, allorchè ha affermato che il D.A. 28 gennaio 2013, n. 170, aveva ripristinato retroattivamente i valori tariffari fissati con D.A. n. 1977 del 28/9/2007 (e quindi anche gli sconti sanciti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o)), con operazione ammissibile perchè puramente ricognitiva della cessazione dei presupposti giustificativi dell’adozione del D.A. n. 336 del 2008.

1.3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 – 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa Una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6-1, n. 15255 del 04/06/2019,Rv. 654304 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia errore processuale.

2.1. Secondo la ricorrente Verror in procedendo era ravvisabile nella mancata valutazione della prova documentale rappresentata dal contratto 1/10/2008 e dal D.A. 21 aprile 2008, n. 912, richiamato espressamente in contratto e del correlativo abbattimento del tetto delle prestazioni nella misura del 18% rispetto al budget dell’anno precedente.

2.2. Il motivo, così configurato, è palesemente inammissibile perchè, sotto il sembiante di una violazione di regole processuali, dissimula una mera espressione di dissenso rispetto alla valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità.

Infatti, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazióne del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01; Sez. 2, n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229-01).

3. Il terzo e; il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies e alla L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 28.

La Corte di appello aveva ritenuto applicabili i valori tariffari disposto con il D.A. 28 settembre 2007, n. 1977, a seguito della definitiva reiezione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi avverso il Decreto 1977/2007, senza considerare la valenza contrattuale degli accordi stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, con la conseguente fissazione del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate globalmente risultante dall’applicazione dei valori tariffari.

Erroneamente quindi la Corte territoriale aveva ritenuto che un corrispettivo diverso da quello risultante dal contratto concluso fra le parti potesse trovare ingresso, a rapporto concluso e a prestazioni già erogate e pagate secondo la regolamentazione all’epoca vigente, non potendosi procedere al ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari del D.A. n. 1977 del 2007, come era avvenuto con il D.A. 28 gennaio 2013.

3.2. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge, in primo luogo con riferimento alla violazione dei principi relativi agli effetti della sentenza amministrativa di rigetto, priva di effetti sostanziali di attitudine a regolare il rapporto e attinente solo all’immunità dell’atto dai vizi denunciati con il ricorso.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, omessa considerazione dell’intervenuto contratto di fornitura e mancata attribuzione ad esso di rilievo giuridico, violazione dell’art. 115 c.p.c..

3.3. Appare opportuno procedere in via preliminare a una sintetica ricognizione dei provvedimenti legislativi e amministrativi rilevanti nella vicenda.

Per quanto attiene alla determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, comma 5, il Ministro della sanità con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate; lo stesso decreto stabilisce i criteri generali In base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario e gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 170, in base alla disposizione applicabile ratione temporis (poi abrogata dal D.L. n. 95 del 2012, art. 15) prevede in termini analoghi, che “alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali”.

La L. 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796 (recante la legge finanziaria per il 2007), finalizzato agarantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione”, alla lettera o), ha disposto “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.

In applicazione di tale disciplina nazionale, l’Assessorato regionale siciliano con D.A. 29 agosto 2007, n. 1745, ha stabilito l’applicazione nel territorio siciliano dei predetti sconti tariffari del 2 e del 20% da detrarre dalle tariffe in atto vigenti per effetto dei precedenti Decreti 29 luglio 2004, n. 3885 e 29 dicembre 2005, n. 7104.

Con il successivo Decreto 28 settembre 1997, n. 1977, l’Assessorato regionale ha fissato le tariffe massime applicabili nella Regione Sicilia, a far data dal l10/2007 con riferimento a quelle fissate dal D.M. 12 settembre 2006, art. 3, con gli abbattimenti dovuti agli sconti di cui della L. n. 206 del 2006, predetto art. 1, comma 796, lett. o).

Poichè nel frattempo erano stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali amministrativi e il TAR Sicilia aveva sospeso gli1 effetti dei decreti assessorili sopra citati e in particolare di quello n. 1977/2007, con D.A. 272 del 2008, n. 336, la Regione, preso atto dei predetti provvedimenti di sospensione cautelare, avendo ritenuto di “doversi conformare nelle more del giudizio di merito e con riserva di ripetizione” a tali provvedimenti, aveva disposto che rivivessero e fossero applicati i valori tariffari previgenti di cui al decreto n. 24059 dell’11/11/1997 e successive modifiche e integrazioni e al Decreto 29 dicembre 2005, n. 7104.

Con il successivo Decreto 21 aprile 2008, n. 912, su cui insiste particolarmente la ricorrente, l’Assessorato regionale, si è posto il problema dell’intervenuta maggiore onerosità delle prestazioni rese nel 2007 per l’avvenuta sospensione degli sconti tariffali di cui alla L. n. 296 del 2007 e dell’introduzione in Sicilia dei minori valori tariffari nazionali e vi ha sopperito limitando il tetto massimo delle prestazioni da erogarsi nel 2008 sulla base dell’abbattimento del 18% del volume delle prestazioni erogate nel 2007 (successivamente ulteriormente ridotto).

Il contratto in questione è stato concluso l’1/10/2008 tra ASP Catania e il Laboratorio Analisi Biokemetron.

3.4. Le censure della ricorrente non tengono conto della fondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata e del decisivo rilievo da essa conferito al Decreto Assessorile 27 febbraio 2008, n. 336, che, preso atto delle sospensioni disposte in via cautelare dal TAR, ha disposto in via provvisoria, in attesa della decisione del giudizio di merito e con espressa riserva di ripetizione l’applicazione delle precedenti tariffe, cosi ripristinate spio provvisoriamente e sub condicione.

Non assume. pertanto rilievo, tantomeno decisivo, nella predetta prospettiva il successivo Decreto 21 aprile 2008, n. 912, su cui insiste la ricorrente, che non riguardava la misura del compenso tariffario, e tantomeno incideva sul carattere provvisorio e interlocutorio del ripristino disposto dal decreto precedente, ma agiva, con l’obiettivo del contenimento in ogni caso della spesa, sulla diversa leva del tetto massimo delle prestazioni da erogarsi nel 2008.

E’ in questa logica che la Corte territoriale ha escluso qualsiasi applicazione retroattiva di tariffe meno favorevoli da parte del D.A. 28 gennaio 2013, n. 170, posto che tale provvedimento ha semplicemente riconosciuto la cessazione dei presupposti in forza dei quali, provvisoriamente e sotto condizione, con riserva di ripetizione, l’Assessorato alla sanità aveva disposto la sospensione dell’applicazione degli sconti.

3.5. Quanto al rapporto tra normativa statale e disposizioni regionali, questa Corte ha già correttamente affermato che “compito dei decreto ministeriale è quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni fissano le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l’importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Non vi è dunque un’antitesi di fonte regionale e fonte ministeriale…

Le due fonti concorrono, nel senso che l’autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia,, con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della regione. Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell’ambito della soglia massima determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l’eccedenza resti a carico del bilancio regionale” (da Sez. 3, 31/10/2017, n. 25845; Sez. 3, n. 10582 del 04/05/2018).

3.6. Nella Regione Sicilia l’applicazione della legge statale era stata prevista dal D.A. n. 1745 del 2007 a far data dal 1/1/2007; poi, con il D.A. n. 1977 del 2007 era stato sancito che le tariffe massime applicabili nel territorio della Regione Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a far data dal 1/10/2007 erano quelle precisate dal D.M. Salute 13 settembre 2006, art. 3, con l’applicazione dello sconto della L. n. 296 del 2006, ex att. 1, comma 796, lett. o).

A seguito del provvedimento di sospensione del D.A. n. 1977 del 2006 da parte del G.A. era stato adottato il D.A. n. 336 del 2008 – che aveva previsto la reviviscenza dei valori tariffari previgenti al d.a. sospeso (previsti dal Decreto n. 24059 del 1997 e dal Decreto 7104 del 2005) nelle more della definizione del giudizio amministrativo – con riserva di ripetizione” – e quindi, a seguito della definizione del contenzioso amministrativo con rigetto dei ricorsi proposti avverso il D.A. n. 1977 del 2007 e la cessazione degli effetti sospensivi scaturenti dal D.A. n. 366 del 2008, era stato emanato l’ulteriore D.A. n. 170 del 2013 che aveva ripristinato il D.A. n. 1977 del 2007.

In proposito, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ha puntualizzato che l’Amministrazione, con il Decreto n. 170 del 2013 “ha preso atto dell’avveramento della condizione apposta al proprio Decreto n. 336 del 2008 (la cessata pendenza cioè dei giudizi “sospesi” ed il conseguente venir meno delle astratte ragioni di dubbio sulla legittimità del provvedimento originario) ed ha disposto perciò la revoca della sospensione adottata con tale decreto…il quale dunque, ha perduto efficacia, con conseguente reviviscenza ab origine delle tariffe “sospese” di cui al D.A. n. 1977 del 2007″ (sent. 111 del 6/2/2015).

Pertanto il venir meno degli effetti delle sospensive cautelari (poichè i relativi giudizi erano stati definiti dai giudici amministrativi con la reiezione dei ricorsi, sia in primo sia in secondo grado) ha determinato la realizzazione della condizione adottata con il D.A. n. 366 del 2008.

Non è quindi ravvisarle la pretesa retroattività di effetti,collegata al ripristino delle originarie (e più sfavorevoli) tariffe; piuttosto si è trattato della loro reviviscenza, automatica e ipso iure, determinata dal venir meno dell’effetto sospensivo, in ragione dell’avveramento della condizione prevista dal D.A. n. 366 del 2008.

3.7. La decisione impugnata risulta immune da vizi, poichè la Corte territoriale, sulla base della complessiva ricostruzione normativa, ha escluso che da ciò potesse conseguire una illegittima applicazione retroattiva di tariffe meno favorevoli per le strutture private accreditate.

Il Decreto Assessorile n. 170 del 2013, deve infatti essere considerato un provvedimento solo ricognitivo della cessazione dei presupposti che avevano giustificato l’emanazione, del D.A. n. 336 del 2008, adottato, nelle more della definizione del giudizio amministrativo “con riserva di ripetizione”.

Di qui scaturisce la reviviscente efficacia dei valori tariffari previsti dal D.A. n. 1977 del 2007 e degli sconti tariffari di cui sopra, ivi richiamati, e, quindi, la correttezza del recupero (per la mancata applicazione degli sconti nel 2008) da parte dell’Azienda sanitaria, e l’infondatezza la pretesa creditoria della struttura sanitaria privata.

3.8. La questione proposta in merito al contenuto del contratto non risulta pertinente in quanto riferita alla determinazione del budget di spesa massimo concordato con la società e non al tema della tariffazione applicabile e dello sconto, oggetto del giudizio, mentre non sussiste affatto tra le anzidette voci l’interferenza funzionale diretta che la ricorrente assume.

3.9. Inoltre, la riconduzione dell’accordo ad un contratto di diritto privato, sostenuta dalla ricorrente, non può essere condivisa posto che, in tema di assistenza sanitaria, pubblica, il regime dell’accreditamento introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 5, non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (Sez. un. 16336 del 18/06/2019; Sez.un n. 473 del 14/01/2015).

La Corte di appello, sia pure non esplicitando il riferimento al contratto, ha esaminato, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la questione posta dalla ricorrente, che sostanzialmente consiste nel prospettare la prevalenza dell’accordo negoziale e della disciplina regionale rispetto a quella statale; in particolare la Corte di appello ha affermato, in linea con il carattere concessorio del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico,, la prevalenza e la diretta applicazione della legge nazionale, segnatamente laddove ha ritenuto l’applicabilità diretta della legge statale in merito a tariffe e sconti e la temporaneità dell’applicazione del D.A. n. 366 del 2008 e, quindi, la riviviscenza del d.a. h. 1977/2007 che vi aveva dato applicazione.

Tale statuizione non è attinta da puntuale impugnazione.

4. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nullità della sentenza e omèssa motivazione, meramente apparente, con riferimento alla domanda subordinata risarcitoria.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha espressamente considerato la domanda subordinata (responsabilità contrattuale risarcitoria per inadempimento dei doveri informativi), da un lato sottolineandone l’estrema genericità sotto il profilo assertivo, dall’altro escludendo la violazione colposa dei dovere di informazione gravante su ciascun contraente, sul presupposto che la ASP si era limitata a seguire ed applicare la complessa (e talora contraddittoria) normativa regionale.

La predetta motivazione si integra e si completa alla luce delle considerazioni precedenti circa il carattere provvisorio del provvedimento n. 336/2008 e del suo collegamento all’esistenza di provvedimenti di sospensione cautelare.

5. Il ricorso deve quindi essere complessivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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