Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11079 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11079
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13628/2009 proposto da:
N.I.G. n.q. di eredi di G.J., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI Gina, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati PULLI
Clementina, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6718/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
15/10/07, depositata il 09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 9 giugno 2008 con cui la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da N.I.G., erede di G.J. avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei di pensione corrisposti in ritardo al dante causa, giacchè la domanda era dell’8 maggio 1985 e solo il 4 maggio 1992 vi era stato il pagamento; in appello, nonostante l’esito vittorioso, la parte privata aveva sostenuto che detti accessori dovevano essere liquidati in misura maggiore, giacchè il pagamento risaliva non già al 4 maggio 1992, ma al 19 maggio 1994, come da ulteriori conteggi depositati nel fascicolo nel corso del giudizio di primo grado, in luogo di quelli allegati al ricorso; La Corte territoriale rigettava l’impugnazione sul rilievo che le conclusioni in primo grado non erano state mutate e non era stata autorizzato il mutamento del petitum;
Letto il ricorso della soccombente e il controricorso dell’Inps;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi ivi esposti sono condivisibili perchè la stessa ricorrente ammette di non avere mai chiesto la modifica della domanda, per ottenere gli accessori fino al 1994 e non fino al 1992, nè di avere mai mutato le conclusioni, nè di avere fatto espressamente presente che la durata del ritardo era superiore, di talchè, la mera esistenza nel fascicolo di altro e diverso conteggio, non valeva a mutare la richiesta iniziale, potendo anche ipotizzarsi che il suo inserimento fosse solo frutto di errore e che quindi non dovesse essere preso in considerazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che non si deve provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche del 2003.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010