Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11079 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9388/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.E., S.S., S.L.,

S.M.P., S.C., S.F., SO.LI.,

SO.LU. quali eredi di D.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1327/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso delle ritenute, operate ai fini IRPEF dal sostituto d’imposta, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado, riteneva tempestiva l’istanza di rimborso presentata il 24 dicembre 2007, argomentando che il termine di decadenza andasse calcolato dalla data in cui risultava dovuto il saldo di imposta (2004) e non dall’effettuazione delle singole ritenute (2003).

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrare propone ricorso per cassazione su unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1073, art. 38 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

La censura è fondata alla luce del principio reiteratamente espresso da questa Corte (ex multis, di recente, Cass. n. 14868 del 20/07/2016) secondo cui “Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’ “an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento”.

2. Nel caso in esame, trattandosi di contestazione sulla misura del trattamento pensionistico integrativo da sottoporre a tassazione, la ritenuta sull’intero importo era illegittima già al momento della ritenuta. Ne consegue l’intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per i pagamenti effettuati nell’anno 2003.

3. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. La particolarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito e a dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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