Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11078 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI i PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARONGIU GIANNI, giusta delega in calce al contricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 21/02/08/, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO che

aderisce alla relazione;

è presente il Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR della Liguria, con sentenza n. 17/10/08, depositata il 22.5.2008, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Genova aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al reddito di M.O., da partecipazione alla “Pizzeria La Baita di Fognari G. e Moroni O. S.n.c.”, di cui la contribuente era socia al 50%.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di sei motivi. La contribuente resiste con controricorso.

3. Il primo assorbente motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione del litisconsorzio necessario, appare manifestamente fondato. Come si desume dall’impugnata sentenza, l’avviso di accertamento è stato emesso all’esito della rettifica operata nei confronti della Società, ed il giudizio di merito si è svolto, nei confronti della contribuente, senza la partecipazione della Società stessa e dell’intera compagine sociale. Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, hanno, al riguardo, affermato che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, che pertanto va dichiarata la nullità dell’intero giudizio la sentenza va cassata , con rinvio delle parti innanzi alla CTP di Genova;

che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE giudicando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Genova.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA